Rito Covid in Cassazione: fino a quando è possibile produrre documenti?
09 Settembre 2024
Si ritiene che i documenti (nuovi o comunque non presenti in atti) che la difesa intenda produrre al fine di chiederne la formale acquisizione vadano trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo di posta elettronica certificata, “entro il quinto giorno antecedente l'udienza”, poiché detto termine, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l n. 137/2020 (come convertito in parte qua senza modificazioni, dalla l. n. 176/2020), per il deposito delle conclusioni (e più favorevole di quello di “quindici giorni prima dell'udienza”, previsto nell'art. 611 c.p.p. – nel testo vigente prima della novella del d.lgs. n. 150/2022, per il deposito di motivi nuovi e memorie) ha, in difetto di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali, natura generale (Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2024, n. 7140). Nell'affrontare la questione dell'utilizzabilità della produzione prodotta dalla difesa di uno degli imputati in limite litis, il Collegio ricorda che quest'ultima, in due distinte occasioni (rispettivamente due giorni prima ed un giorno prima dell'udienza di trattazione orale, con due separati inoltri a mezzo posta elettronica certificata) ha fatto recapitare - la prima volta - presso la cancelleria centrale della Suprema Corte e presso la segreteria della Procura generale e - la seconda volta - presso la sola suindicata cancelleria, una serie di documenti nuovi (ossia formatisi dopo la presentazione del ricorso per cassazione) o comunque non presenti agli atti (sebbene asseritamente formatisi prima della redazione del ricorso e anche della pronuncia della sentenza impugnata). Detti documenti sono stati ritenuti inutilizzabili per tardivo inoltro/deposito e, conseguentemente, non sono stati vagliati dal Collegio. Invero, nel procedimento trattato in sede di legittimità con il c.d. "Rito Covid", i documenti devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo di posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", poiché detto termine ha, in difetto di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali, natura generale. Il rispetto di detto termine è finalizzato non solo a consentire un'utile interlocuzione processuale delle altre parti (nella specie, rimasta del tutto frustrata anche per la riscontrata impossibilità da parte del pubblico ministero di accedere ai predetti documenti attesa l'imminenza dell'udienza e la mancata comunicazione al proprio ufficio della predetta trasmissione) e a garantire il rispetto del contraddittorio ma, ancor prima, a favorire più ponderate valutazioni di merito, anche in relazione al preliminare vaglio dei profili di ammissibilità e rilevanza, da parte dell'organo giudicante. Lungo lo stesso percorso argomentativo, la precedente giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che nel giudizio cartolare d'appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del procuratore generale (Cass. pen., sez. I, n. 37051/2022). Infine, in mancanza di un'espressa previsione di perentorietà dei termini indicati nell'art. 23, comma 8, del d.l. Ristori - a eccezione di quello stabilito in tema di richiesta di trattazione orale - non costituisce motivo di nullità il mancato rispetto delle altre cadenze temporali indicate nel suddetto articolo rilevando, perché ricorra una delle nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., solo la circostanza che una delle parti non sia stata messa in condizione di concludere (Cass. pen., sez. V, n. 6207/2021; sez. VI, n. 28032/2021). A dirlo è la Cassazione disattendendo la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla difesa dell'imputato, che aveva eccepito la tardività della ricezione della requisitoria scritta rassegnata dal PG ai sensi del “rito Covid”. Infatti, sia la parte civile che l'imputato hanno potuto esercitare il diritto di difesa, essendo stata loro comunicata la requisitoria del PG in tempo utile per la formulazione delle loro rispettive conclusioni nel termine di giorni cinque prima dell'udienza. In relazione a tale ultimo termine e in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, si ricorda che la sua inosservanza esime dall'obbligo di prendere in esame le memorie depositate dalle parti (ex multis, sez. VI, n. 11630/2020). |