Gara d'appalto: legittima la mancata aggiudicazione all’unico concorrente in caso di offerta “non conveniente”

Tommaso Cocchi
10 Settembre 2024

È legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare, all'unico offerente, una gara per l'affidamento in concessione temporanea di un parcheggio pubblico multipiano, che sia motivata con riferimento al fatto che l'offerta non è conveniente.

Il Caso. Il Comune di Roma bandiva una procedura di gara per l'affidamento in concessione di un parcheggio multipiano e partecipava un solo operatore economico, offrendo un rialzo sul canone concessorio di solo cento euro su cinquemila, nonché una sola proposta migliorativa sull'offerta tecnica. La stazione appaltante, ritenendo l'offerta presentata non conveniente decideva di non aggiudicare la gara. L'operatore economico impugnava quindi la determinazione dinanzi al TAR, che rigettava il ricorso ritenendo che la facoltà di non aggiudicare rientrasse nelle prerogative della stazione appaltante. La società proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato. Il giudice d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il provvedimento di mancata aggiudicazione fosse (seppur sinteticamente) correttamente motivato, avendo l'amministrazione ritenuto l'offerta “non conveniente” sia nella componente tecnica che in quella economica. Si tratterebbe, dunque, di una determinazione coerente con la disposizione dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, alla cui stregua «le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto».

Con specifico riguardo alla “convenienza” dell'offerta, il Collegio ha ricordato che la stessa non possa basarsi su elementi o eventi non contemplati nel programma contrattuale posto a base di gara (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2023, n. 384), non trattandosi dell'esercizio di un potere di autotutela, bensì di una decisione, connotata da ampi margini di discrezionalità, che compete alla stazione appaltante in relazione alle sue specifiche esigenze, come prefissate nell'oggetto del contratto in gara, avuto riguardo all'interesse pubblico di non aggiudicare la gara.

Secondo il giudice d'appello, nel caso di specie, il basso punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice costituiva una logica conseguenza del fatto che l'offerta del concorrente avesse previsto, sul piano tecnico, solamente l'implementazione di un sistema di videosorveglianza (laddove invece la legge di gara prevedeva che l'offerente dovesse proporre interventi migliorativi su sette criteri “qualitativi e non discrezionali”). Sotto concorrente profilo, con riguardo alla componente economica, il Collegio ha ritenuto che il basso punteggio ottenuto fosse coerente con l'aumento di soli cento euro sul valore del canone di concessione.

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo pienamente legittima la determinazione della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara.

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