Riparto di giurisdizione in caso di ottemperanza ad una sentenza del giudice ordinario che impone ad un consorzio di diritto privato il deposito di somme di denaro
12 Settembre 2024
Il TAR della Campania veniva adito per l'ottemperanza della sentenza di condanna della Corte d''Appello di Napoli di deposito di una somma di denaro presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. La ricorrente, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., aveva chiesto al giudice dell'esecuzione del tribunale le modalità per eseguire l'obbligo di fare, ossia di deposito della somma di denaro, derivante dalla menzionata sentenza di condanna. Il ricorso veniva respinto, perché l'“obbligo di fare” in esecuzione della sentenza sarebbe stato “inattuabile” dal giudice ordinario, trattandosi di obbligo infungibile, in ragione della natura pubblicistica dell'attività di deposito di somme presso il MEF, relativa alla procedura di cui all'art. 26 e ss. del T.U. delle espropriazioni. La ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo e in subordine che fosse sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Innanzi tutto, il Collegio ha focalizzato l'attenzione sulla natura di ente di diritto privato del consorzio intimato richiamando, in proposito, la decisione del Consiglio di Stato, secondo la quale il giudice amministrativo non può sostituirsi al privato, direttamente o mediante un commissario ad acta, per provocare l'adempimento di una obbligazione pecuniaria di un soggetto privato , che non è tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica, per eseguire il prelievo, dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore, delle somme di denaro necessarie per l'ottemperanza di una sentenza di condanna, da versare al creditore o ad un terzo (Cons. Stato., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5624). Quindi, ai fini del radicamento della giurisdizione , nel caso di specie, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di appello, il Collegio ha ritenuto che non può invocarsi la natura pubblicistica dell'attività di deposito di somme presso il MEF. La procedura per l'attività di deposito di somme di denaro, di cui all'art. 28 TU espropriazioni, riguarda lo svincolo di detto deposito - dopo aver accertato che non sussistono diritti dei terzi su tali somme – mediante l'autorizzazione al pagamento, e non la costituzione del deposito stesso, derivante all'ordine della Corte di appello. Pertanto, il Collegio ha chiarito che, diversamente dal caso di specie, il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di soggetti di natura formalmente privata quando siano inadempienti ad obblighi pubblicistici, perché solo per gli enti pubblici le procedure di pagamento sono procedimentalizzate e soggette a norme di diritto pubblico nel rispetto dei principi della contabilità pubblica; invece, gli enti di diritto privato adottano le procedure di pagamento previste dal diritto privato. D'altro canto, ad avviso del Collegio, sebbene il giudice dell'esecuzione non avesse declinato formalmente la propria giurisdizione , limitandosi a respingere l'opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dal testo delle motivazioni della sentenza, risultava una sostanziale pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione , in conformità della quale la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Perciò il Collegio ha ritenuto necessario sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione avanti la Suprema Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con sospensione del giudizio. |