Revisione prezzi e posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente
13 Settembre 2024
Una società, in qualità di capogruppo mandataria di una ATI, agiva per l'annullamento della nota con cui il Comune confermava il diniego di revisione del canone contrattuale nonché per l'accertamento del diritto dell'ATI alla rivalutazione del corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale svolto nel territorio del Comune. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, giudicandolo inammissibile. Il provvedimento impugnato dalla capogruppo mandataria risultava infatti meramente confermativo, in quanto adottato senza nuova istruttoria o motivazione, di un precedente provvedimento di diniego di revisione, mai impugnato dall'operatore economico. Ad ulteriore fondamento della statuizione di inammissibilità, il TAR ha osservato che la posizione giuridica soggettiva posta a fondamento del ricorso ha natura di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo. L'istanza con cui si richiede la revisione dei prezzi dà, infatti, avvio ad un procedimento amministrativo in cui l'Amministrazione deve effettuare un bilanciamento discrezionale tra l'interesse dell'operatore economico alla revisione e l'interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato, che si conclude con l'adozione di un provvedimento autoritativo che dev'essere impugnato nel termine decadenziale di legge. Quanto all'an della pretesa alla revisione, avendo quale referente logico un potere autoritativo dell'Amministrazione, la posizione del privato ha carattere di interesse legittimo; solo una volta riconosciuta la spettanza della revisione, e con esclusivo riferimento al quantum, la posizione del privato assumerà carattere di diritto soggettivo. In conclusione, la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. |