PMA per le donne single: deciderà la Consulta
12 Settembre 2024
Oggetto della vicenda in esame è la richiesta presentata da una donna di 40 anni, single, di poter accedere all'inseminazione artificiale presso un centro di procreazione medicalmente assistita in Toscana. Alla donna, tuttavia, veniva negata l'autorizzazione per via del divieto contenuto nella legge n. 40/2004 con riferimento alle persone single: attualmente, infatti, la PMA è consentita solo alle coppie eterosessuali maggiorenni. La donna ritiene assurdo questo divieto, specialmente considerando che in molti paesi europei le donne single hanno già accesso alla PMA eterologa. Pertanto, chiede al Tribunale di Firenze di disapplicare l'art. 5 della legge n. 40/2004, per poter avere il diritto di accedere alla PMA tramite l'utilizzo di gameti maschili donati in modo anonimo e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, nella parte in cui esclude irragionevolmente e illegittimamente dall'accesso alla PMA le donne single. La questione sollevata dalla ricorrente è stata considerata rilevante e non priva di fondamento: il Tribunale di Firenze, infatti, concorda sul fatto che la normativa presenta molteplici profili di incostituzionalità. In primo luogo, la norma entra in conflitto con l'art. 3 Cost., generando una disparità di trattamento irragionevole tra le categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppie o single, senza una valida giustificazione, nonostante nell'ordinamento italiano venga riconosciuta e tutelata anche la famiglia monogenitoriale. Inoltre, quando una donna si reca all'estero per sottoporsi alla procedura, il rapporto di filiazione che ne deriva è riconosciuto in Italia, superando così l'irragionevole divieto formalizzato nella norma. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza Corte cost. n. 161/2023, ha concesso alle donne sole di procedere con l'impianto dell'embrione precedentemente formato, garantendo la possibilità di dare alla luce un bambino anche in contesti familiari complessi. Recentemente, inoltre, il Ministero della Salute ha riconosciuto il diritto delle donne separate o vedove al trasferimento dell'embrione crioconservato, a condizione che vi sia un consenso firmato dalla coppia alla fecondazione ed essa sia già avvenuta. L'art. 5 sembrerebbe in conflitto anche con gli artt. 2 e 13 Cost., in quanto sacrifica le esigenze di procreazione e il diritto della persona di formare una famiglia anche con figli non biologici, infrangendo così il principio di libertà di scelta riguardo alle scelte procreative. Infine, l'art. 5 si scontra con l'art. 32 Cost., in quanto nega il diritto alla maternità delle donne, considerando anche il fattore temporale legato alla fertilità, e anche con l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta di Nizza. Di fronte a tali argomentazioni, il Tribunale di Firenze ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di inviare immediatamente gli atti alla Consulta per ulteriori valutazioni. Fonte: (Diritto e Giustizia) |