Richiesta di applicazione di pena sostitutiva a mezzo PEC: è ammissibile se inviata dall’ufficio matricola del carcere?
13 Settembre 2024
Vediamo come si coniugano il diritto di chiedere una delle pene sostitutive – il cui ventaglio è stato ampliato dalla riforma Cartabia proprio per prevedere sanzioni alternative al carcere da disporre già nella fase di cognizione – con i canali in cui è possibile attivare la relativa istanza. Nel caso di specie, il tribunale di Catania condannava un uomo alla pena di sei mesi di arresto perché, durante un periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza particolare, guidava senza la patente, mai conseguita. Giunto il processo in appello, all'udienza del 12 gennaio 2023 – entrata nelle more dal 30 dicembre 2022 il d.lgs. n. 150/2022 ed essendo l'imputato detenuto per altro nella casa circondariale di Catania – la Corte territoriale disponeva il rinvio al 2 febbraio 2023 per acquisire eventuale richiesta di pene sostitutive. In quest'ultima udienza, i giudici di seconde cure, verificato che non vi era stata nessuna relativa richiesta, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza, interpone ricorso per cassazione l'imputato deducendo che, invece, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di Catania, in data 17 gennaio 2023, aveva chiesto l'applicazione di pene sostitutive. Tale dichiarazione e l'allegata richiesta venivano tempestivamente trasmesse, in pari data, dall'indirizzo PEC dell'ufficio matricola del carcere di Catania, a quello della Corte di Appello di Catania, Seconda sezione penale, e all'indirizzo PEC del difensore dell'imputato. Nella prospettiva del ricorrente, egli ha manifestato espressamente il consenso per accedere alle pene sostitutive. In quella della Corte di appello, l'assenza dell'imputato e del suo difensore all'udienza di rinvio del 2 febbraio 2023, sono da interpretarsi quale manifestazione contraria all'applicazione della pena sostitutiva. La Suprema Corte, Prima sezione penale, nella sentenza n. 25931/2024 accoglie il ricorso. L'esame del fascicolo processuale (doveroso in ragione della qualità dell'eccezione formulata) ha permesso di rilevare che la dichiarazione resa all'ufficio matricola dall'imputato il 17 gennaio 2023, risulta trasmessa a mezzo PEC alla Corte di appello di Catania (oltre che al difensore). Ciò premesso, si osserva che la richiesta di misure sostitutive, al pari delle sanzioni sostitutive, costituiscono un atto personalissimo dell'imputato. Quest'ultimo, quindi, può acconsentire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non c'è dubbio che, nel caso di specie, detto consenso è stato validamente espresso, personalmente, attraverso dichiarazione rilasciata all'ufficio matricola dell'istituto di pena ove il detenuto, all'epoca, era ristretto e trasmessa, tempestivamente in vista dell'udienza all'uopo fissata, all'autorità procedente. Del resto, si tratta di una richiesta manifestata dal detenuto attraverso personale dichiarazione rilasciata ex art. 123 c.p.p. che, in quanto tale, deve ritenersi espressa con efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'autorità giudiziaria che procede (così, per la dichiarazione di nomina, Cass. pen., sez. I, n. 7189/2023, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce), la quale, comunque, nel caso di specie, è stata tempestivamente avvisata. Sul punto, si ricorda che il d.lgs. n. 150/2022, accogliendo le sollecitazioni dell'Unione delle Camere penali, ha inserito il comma 2-bis all'art. 123 c.p.p., secondo la quale le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato. Nell'ottica di garantire l'effettività della difesa tecnica del detenuto, la norma di nuovo conio fa sorgere tale dovere in capo alla direzione dell'istituto penitenziario o all'ufficiale di polizia giudiziaria, così sollevando il soggetto in vinculis da un onere gravoso in ragione delle proprie condizioni dovute allo status detentionis. Prima della novella, invece, per la Suprema Corte, la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia da parte del detenuto con atto comunicato al direttore andava comunicata solo all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (sez. VI, n. 27711/2021). Con riguardo, poi, al successivo sub procedimento tracciato dalla riforma Cartabia nel neo art. 545-bis c.p.p., si evince un onere di collaborazione della parte privata richiedente, onde fornire al giudice gli elementi per la definizione della concreta esecuzione della pena sostitutiva prescelta (quali la legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paghe recenti, iscrizioni a corsi di studio-formazione, certificazioni attestanti disturbi e-o percorsi di cure, certificati attestanti malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità-paternità). Dall'altro lato, sussiste un dovere di motivazione da parte del giudice di merito, in ordine alle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva, soprattutto in caso di assenza di elementi sopravvenuti rispetto al preliminare vaglio positivo, sia pure sommario, in ordine alla sua concedibilità, come avvenuto nella specie in cui la Corte territoriale dal 12 gennaio 2023 ha rinviato ai sensi dell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., onde acquisire la richiesta dell'imputato e del difensore sul punto. Ora, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, nell'escludere l'applicazione della pena pecuniaria e, comunque, delle pene sostitutive in generale, non ha tenuto conto di tale dichiarazione, ma soltanto della mancata comparizione delle parti, all'udienza all'uopo fissata, esprimendosi più diffusamente soltanto in ordine alla non concedibilità della pena pecuniaria. Tuttavia, si deve rilevare che la richiesta da parte dell'imputato risulta espressa validamente, pur senza la sua presenza in udienza, avendo anzi questi personalmente, con dichiarazione rilasciata all'ufficio matricola, chiesto espressamente l'applicazione di pene sostitutive. Invero, non si comprende se la Corte d'appello, valorizzando l'assenza delle parti all'udienza all'uopo fissata, abbia voluto escludere l'applicazione di pene sostitutive in base a un non assolto dovere di collaborazione rispetto a pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, ovvero si sia limitata a stigmatizzare l'assenza di un presupposto (richiesta personale della parte) in realtà presente in atti. Per questo si è disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ancora una volta, la Suprema Corte sembra muoversi all'interno del favor sostitutionis, una volta che l'imputato ha validamente espresso il suo consenso. Nell'ottica della digitalizzazione del processo penale, infine, in attesa della messa a punto dei depositi con uso esclusivo del portale, l'utilizzo della PEC resta lo strumento più rapido ed efficace per veicolare dal carcere le richieste di sostituzione della pena detentiva. E lo rimarrà anche dopo, visto che gli istituti penitenziari non potranno ovviamente accedere al Portale Deposito Atti Penali (per cui la richiesta di pena sostitutiva pervenuta via PEC dall'istituto di pena dovrà essere caricata al portale da parte della cancelleria). |