Presupposti per la modifica degli oneri di mantenimento della prole concordati in sede di negoziazione assistita

23 Settembre 2024

L’accordo divorzile raggiunto in sede negoziazione assistita per il mantenimento dei figli minori può essere soggetto a successive modifiche e il giudice può d'ufficio adottare provvedimenti a tutela della prole superando tali accordi?

Massima

In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio, ai sensi dell'art. d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È, dunque, necessario l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la convenzione attributiva del menzionato assegno.

Il caso

La vicenda trae origine da un accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, con cui i genitori avevano concordato sulle condizioni di divorzio, prevedendo, inter alia e per quello che qui interessa, specifici oneri di mantenimento delle due figlie minori a carico dell’uno e dell’altro genitore, in particolare prevedendo che il padre versasse un contributo indiretto al mantenimento pari a € 500,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 67% delle spese straordinarie delle minori e a un ulteriore contributo alle spese di baby sitting pari a € 400,00 mensili.

I genitori, successivamente, si rivolgevano entrambi - al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio definite in sede di negoziazione assistita - al Tribunale (originando due diversi procedimenti, poi riuniti), che, tuttavia, in punto economico, respingeva tutte le domande proposte.

La madre decideva, quindi, di promuovere reclamo avverso tale pronuncia, dolendosi, tra l’altro, dell’illegittimo rigetto della richiesta di aumento del contributo mensile al mantenimento delle minori in ragione dell’inadempimento paterno conseguente al mancato rimborso delle spese straordinarie, ma anche alla luce della sproporzione reddituale esistente tra i genitori, dato che ex se avrebbe dovuto giustificare la modifica.

La Corte adita, tuttavia, respingeva il gravame, rilevando come le parti avessero liberamente concordato la misura e le modalità di mantenimento della prole, chiarendo che la tutela per l’eventuale inadempimento andava ricercata in sede esecutiva e precisando, inoltre, che la reclamante non aveva dedotto significative modifiche reddituali dell’onerato, limitandosi a valorizzare il dato della sproporzione reddituale, circostanza tuttavia non nuova bensì già nota e considerata all’epoca degli accordi assunti in sede di negoziazione assistita.

Avverso tale pronuncia la madre ha proposto ricorso per cassazione, lamentando (tra gli altri motivi) la mancata revisione degli oneri economici a favore delle minori pur in presenza di una accertata netta sproporzione reddituale tra i genitori, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, invocando i poteri officiosi del giudice ai fini dell’adeguamento degli oneri di mantenimento in conformità all’interesse superiore della prole minorenne.

La questione

La questione in esame è la seguente: può l’accordo divorzile raggiunto in sede negoziazione assistita e relativo al mantenimento della prole minorenne essere soggetto a successive modifiche? Quali sono i presupposti che giustificano una revisione delle condizioni precedentemente statuite? Può, in ogni caso, il giudice adottare anche d’ufficio provvedimenti modificativi a tutela della prole minorenne, superando l’accordo negoziale delle parti, in ragione di esigenze pubblicistiche di tutela dei soggetti deboli sottratte alla disponibilità delle parti?

Le soluzioni giuridiche

Il legislatore ha favorito il ricorso a modi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giudiziale, valorizzando l'autonomia negoziale dei privati in una materia come quella della crisi familiare tradizionalmente sottratta alla disponibilità delle parti, e ha introdotto lo strumento della negoziazione assistita da avvocati, riconoscendo che, ove siano rispettate tutte le rigorose formalità previste, l'accordo che compone la controversia produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali emessi a definizione dei procedimenti di separazione personale, divorzio e modifica delle relative condizioni.

L'ordinanza in commento conferma, pertanto, che gli accordi assunti dalle parti in sede di negoziazione assistita sono suscettibili di modifica, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso di revisione dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La pronuncia in esame chiarisce nello specifico che, per ottenere un provvedimento modificativo dell'onere di mantenimento della prole, è necessario l'accertamento dell'esistenza di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale che ha determinato la quantificazione di tale onere.

La Suprema Corte, nel caso in esame, ha, invero, respinto il ricorso proposto, rilevando come la stessa ricorrente avesse prospettato che non vi fossero elementi nuovi e sopravvenuti.

L'ordinanza in commento precisa, altresì, che nell'ambito della negoziazione assistita, ai fini della tutela degli interessi dei soggetti deboli coinvolti nell'ambito della composizione della crisi familiare, assume rilievo il vaglio del Procuratore della Repubblica, chiamato a verificare la rispondenza degli accordi raggiunti all'interesse della prole (e/o del coniuge economicamente più debole): questo rappresenta il punto di equilibrio tra autonomia privata ed esigenze pubblicistiche di protezione. L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, pertanto, soddisfa ed esaurisce le finalità di tutela degli interessi superiori della prole minorenne (o maggiorenne ma incapace, portatore di handicap o non economicamente autosufficiente).

Osservazioni

L’ordinanza in commento offre l’occasione di soffermarsi, ancora una volta, sulla differenza tra riesame e revisione delle statuizioni, quale criterio-guida da tenere presente al fine di individuare la corretta iniziativa processuale da intraprendere (impugnazione o richiesta di modifica).

Il giudice investito della richiesta di modifica, in particolare, non può riesaminare le condizioni concordate tra le parti nell’ambito dell’autonomia negoziale tra privati o decise da provvedimento giudiziale, compiendo quindi una nuova autonoma valutazione, poiché tale attività compete al giudice dell’impugnazione; può, invece, rivedere quanto è stato concordato, ma soltanto in presenza di circostanze sopravvenute che abbiano alterato l’equilibrio precedentemente raggiunto.

A tale proposto, l’ordinanza in commento precisa, in particolare, i presupposti necessari per ottenere la revisione di precedenti statuizioni (che siano derivate da accordo o da pronuncia giudiziale), definendo ancora una volta la nozione di sopravvenienza.

La parte richiedente è, in particolare, onerata di allegare e provare:

- non soltanto una modifica successiva e sopravvenuta rispetto alla situazione esistente all’epoca dell’emissione della precedente statuizione; quindi, non possono essere indicati fatti preesistenti agli accordi o alla pronuncia giudiziale o comunque anteriori allo spirare del termine per promuovere l’impugnazione degli stessi, ma è fondamentale individuare circostanze intervenute dopo e che non sono state considerate o non potevano essere fatte valere già all’epoca;

- ma anche la rilevanza e quindi l’idoneità di tali nova a effettivamente modificare l’assetto economico che ha determinato la decisione giudiziale o l’assunzione consensuale degli oneri di mantenimento a carico di ciascun genitore, alterandone l’equilibrio.

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