Ruling fiscali: gli aiuti di Stato concessi dall’Irlanda ad una bigh tech hanno generato un’allocazione degli utili incompatibile con il diritto UE e il mercato interno

La Redazione
13 Settembre 2024

La CGUE (10 settembre 2024, C-465/20), statuendo definitivamente su una controversia inerente all'emissione due ruling fiscali preventivi  sulle operazioni fiscali aziendali da parte dell'Irlanda ad una bigh tech statunitense, ha confermato la decisione della Commissione UE del 2016 con la quale riteneva illegali tali accordi in quanto evitavano la tassazione della maggior parte dei profitti legati all'uso delle sue licenze di proprietà intellettuale. Secondo la Corte, infatti, i ruling fiscali attribuiscono la maggior parte dei profitti tassabili di due filiali irlandesi della bigh tech a “sedi centrali” senza Stato, al fine di evitare che i profitti vengano tassati. Pertanto, per la Corte, l'Irlanda deve recuperare gli aiuti fiscali concessi dalla bigh tech statunitense, considerati illegittimi secondo le norme UE sugli aiuti di Stato.

Durante il periodo tra il 1991 e il 2007, l'Irlanda rilasciava due "ruling fiscali preventivi" alla Apple per regolare le operazioni fiscali. Nel 2014, la Commissione europea dichiarava questi accordi illegali, poiché consentivano ad Apple di evitare la tassazione su profitti derivanti da licenze di proprietà intellettuale. Dopo un ricorso, il Tribunale dell'Unione europea non confermava il vantaggio fiscale per Apple. La Corte di Giustizia europea, nel settembre 2024, annullava la decisione del Tribunale, affermando che i ruling fiscali attribuivano i profitti tassabili delle filiali irlandesi di Apple a sedi centrali non esistenti per evitare la tassazione.

Nel 2016 la Commissione europea ha deciso che alcune società appartenenti ad una big tech statunitense avevano beneficiato, dal 1991 al 2014, di vantaggi fiscali costitutivi di un aiuto di Stato concesso dall'Irlanda. Tale aiuto riguardava il trattamento fiscale degli utili generati da attività della multinazionale al di fuori degli Stati Uniti. Nel 2020 il Tribunale ha annullato la decisione adottata dalla Commissione, ritenendo che quest'ultima non avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza di un vantaggio selettivo a favore di tali società. Nel pronunciarsi sull'impugnazione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia, confermando al contrario la decisione della Commissione.

Nel 1991 e nel 2007 l'Irlanda ha emesso due cosiddetti «ruling fiscali» preventivi a favore di due società del gruppo multinazionale, che erano costituite come società di diritto irlandese, ma non erano residenti fiscalmente in Irlanda. Tali ruling fiscali approvavano i metodi utilizzati dalle due società in questione per determinare i loro utili imponibili in Irlanda, afferenti alle attività commerciali delle loro rispettive succursali irlandesi.

Nel 2016 la Commissione europea ha ritenuto che escludendo dalla base imponibile gli utili generati dall'utilizzo delle licenze di proprietà intellettuale detenute dalle due società della big tech, per il motivo, essenzialmente, che le sedi di tali società erano situate al di fuori dell'Irlanda e che la gestione di tali licenze dipendeva da decisioni adottate a livello del gruppo multinazionale negli Stati Uniti, i ruling fiscali avessero concesso a tali società, dal 1991 al 2014, un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, di cui aveva beneficiato il gruppo nel suo insieme. Essa ha quindi ordinato all'Irlanda di procedere al suo recupero (Decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore della big tech). Secondo le stime effettuate dalla Commissione, l'Irlanda avrebbe concesso alla multinazionale vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di euro.

Nel 2020, investito di ricorsi proposti dall'Irlanda nonché dalle due società della big tech, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che quest'ultima non fosse riuscita a dimostrare l'esistenza di un vantaggio selettivo derivante dall'adozione dei ruling fiscali in questione e comportante una riduzione preferenziale della base imponibile in Irlanda (Trib. UE, 15 luglio 2020, T-778/16 e T-892/16).

Con la sua sentenza, la Corte, investita di un'impugnazione proposta dalla Commissione, annulla la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia.

Secondo la Corte, il Tribunale è incorso in errori quando ha dichiarato che la Commissione non aveva sufficientemente provato che le licenze di proprietà intellettuale detenute dalle due filiali e i relativi utili, generati dalle vendite dei prodotti della bigh tech al di fuori degli Stati Uniti, avrebbero dovuto essere attribuiti, a fini fiscali, alle succursali irlandesi. In particolare, erroneamente il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che il ragionamento in via principale della Commissione era fondato su valutazioni errate quanto alla tassazione normale in forza del diritto tributario irlandese applicabile nel caso di specie e, dall'altro, ha accolto le censure dedotte dall'Irlanda nonché dalle succursali contro le valutazioni fattuali operate dalla Commissione riguardo alle attività delle succursali irlandesi ed alle attività al di fuori di dette succursali.

Dopo aver annullato la sentenza impugnata, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sui ricorsi e che occorra statuire definitivamente su questi ultimi nei limiti della controversia che rimane pendente dinanzi ad essa. In tale contesto, la Corte conferma in particolare l'approccio della Commissione secondo il quale, in forza della disposizione pertinente del diritto irlandese relativa al calcolo della tassazione delle società non residenti, le attività delle succursali in Irlanda dovevano essere confrontate non con attività di altre società del gruppo, ad esempio una società madre negli Stati Uniti, bensì proprio con quelle di altre entità di tali società, in particolare con quelle delle loro sedi situate al di fuori dell'Irlanda.