Pene sostitutive di pene detentive brevi e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
10 Settembre 2024
L'antecedente storico dell'interessante provvedimento della Cassazione in esame, è la sentenza di patteggiamento, emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con cui veniva condannato l'imputato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 527 e 582,585 c.p., pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disponendo le prescrizioni di cui all'art. 56-ter commi 1 e 2, l. 24 novembre 1981, n. 689. Avverso tale decisione, il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 56-ter, l. 24 novembre 1981, n. 689 poiché, a suo dire, a differenza delle prescrizioni previste dal n.1 al n. 5 della norma in esame, le quali costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e, come tale, da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento; l'ultimo comma prevede invece, una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, rimessa alla discrezionalità del giudice che, nel caso di specie, l'ha disposta senza che sia stato prestato il consenso dalle parti. Per il Collegio adito, il ricorso è infondato. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi infatti, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della l. 24 novembre 1981, n. 689 non sono pene accessorie la cui applicazione è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. Tale doverosa premessa, permette di ritenere, secondo i giudici, che l'obbligatorietà debba estendersi anche alla prescrizione di cui al comma 2 nonostante venga utilizzato il termine “può”: «Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa». Quest'ultimo si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa proprio al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati. La Cassazione sottolinea come la valutazione discrezionale circa la possibilità di applicare la prescrizione contenuta al comma 2 dell'art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689 non rientra nell'accordo tra le parti, poiché «anche in questo caso, vale il principio vigente per il comma 1, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell'accettazione dell'applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiamento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l'accordo tra le parti». Il divieto di avvicinamento non è dunque, facoltativo, bensì connesso alla natura del reato sanzionato con pena sostitutiva in base all'art. 56-ter l. 689/1981. I reati oggetto di contestazione, nella fattispecie in esame, per loro natura impongono al giudice che applica una pena sostitutiva della detenzione breve di prevedere l'ulteriore divieto imposto a chi beneficia di una forma di espiazione della pena senza limitazioni drastiche della sua libertà personale. *Fonte: DirittoeGiustizia |