Assegno inviato per posta ordinaria e riscosso da soggetto non legittimato: responsabilità

La Redazione
20 Settembre 2024

La controversia ruota attorno alla valutazione della condotta delle parti coinvolte (assicurazione e banca) e all'individuazione delle responsabilità relative al pagamento fraudolento degli assegni. 

Massima (Cass. 30 agosto 2024 n. 23380)

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ad una controversia tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (l'assicurazione) e Deutsche Bank S.p.A. (la banca) relativa al pagamento fraudolento di 4 assegni bancari non trasferibili spediti via posta ordinaria.

Nello specifico, l'impresa assicurativa conveniva in giudizio la banca per aver essa permesso l'incasso degli assegni ed il giudice di primo grado ne accertava la responsabilità, anche alla luce del fatto che la condotta del falso prenditore era da ritenersi anomala: egli era  sconosciuto alla banca  presso cui aveva incassato i titoli, avendo solamente aperto presso di essa un conto ai fini dell'incasso degli assegni. Inoltre,  la contraffazione dei titoli appariva evidente .

La Deutsche Bank presenta appello e in secondo grado la Corte d'Appello di Milano, pur confermando la responsabilità della banca, ha ritenuto concorrente la responsabilità dell'assicurazione per aver utilizzato la posta ordinaria per l'invio degli assegni. È così che UnipolSai presenta ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte accerta la responsabilità della banca per aver pagato assegni contraffatti e dell'assicurazione, ritenendo, tuttavia, che l'utilizzo della posta ordinaria da parte dell'assicurazione per l'invio degli assegni abbia concorso a causare il danno. Osserva, infatti, che pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico "consentono al mittente (a differenza dell'ipotesi di spedizione per posta ordinaria), in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni" (principio questo già ribadito da Cass. 26 maggio 2020 n. 9769).

Pertanto, è priva di pregio la tesi di parte ricorrente finalizzata a togliere rilevanza alla modalità di spedizione che, invece, rimane un elemento fondamentale nella individuazione del concorso colposo nel danno. Ciò soprattutto nel caso in cui l'assegno contenuto nel plico sia compilato con inchiostro non indelebile e senza le generalità complete del beneficiario, come accertato dal giudice di merito.

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