Assegno inviato per posta ordinaria e riscosso da soggetto non legittimato: responsabilità
20 Settembre 2024
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ad una controversia tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (l'assicurazione) e Deutsche Bank S.p.A. (la banca) relativa al pagamento fraudolento di 4 assegni bancari non trasferibili spediti via posta ordinaria. Nello specifico, l'impresa assicurativa conveniva in giudizio la banca per aver essa permesso l'incasso degli assegni ed il giudice di primo grado ne accertava la responsabilità, anche alla luce del fatto che la condotta del falso prenditore era da ritenersi anomala: egli era sconosciuto alla banca presso cui aveva incassato i titoli, avendo solamente aperto presso di essa un conto ai fini dell'incasso degli assegni. Inoltre, la contraffazione dei titoli appariva evidente . La Deutsche Bank presenta appello e in secondo grado la Corte d'Appello di Milano, pur confermando la responsabilità della banca, ha ritenuto concorrente la responsabilità dell'assicurazione per aver utilizzato la posta ordinaria per l'invio degli assegni. È così che UnipolSai presenta ricorso in Cassazione. La Suprema Corte accerta la responsabilità della banca per aver pagato assegni contraffatti e dell'assicurazione, ritenendo, tuttavia, che l'utilizzo della posta ordinaria da parte dell'assicurazione per l'invio degli assegni abbia concorso a causare il danno. Osserva, infatti, che pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico "consentono al mittente (a differenza dell'ipotesi di spedizione per posta ordinaria), in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni" (principio questo già ribadito da Cass. 26 maggio 2020 n. 9769). Pertanto, è priva di pregio la tesi di parte ricorrente finalizzata a togliere rilevanza alla modalità di spedizione che, invece, rimane un elemento fondamentale nella individuazione del concorso colposo nel danno. Ciò soprattutto nel caso in cui l'assegno contenuto nel plico sia compilato con inchiostro non indelebile e senza le generalità complete del beneficiario, come accertato dal giudice di merito. |