Cauzione definitiva: il giudizio sfavorevole sull’Istituto bancario non ha valenza provvedimentale
18 Settembre 2024
La questione oggetto del giudizio. Un operatore economico, risultato aggiudicatario di un appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di risanamento acustico, chiede al TAR di pronunciarsi sulla legittimità delle note con le quali la stazione appaltante, ritenendo non munito dei requisiti di solvibilità indicati dal disciplinare di gara l'Istituto bancario individuato dal ricorrente per la prestazione della cauzione definitiva, ha espresso parere sfavorevole su detto Istituto e ha preannunciato la revoca dell'aggiudicazione qualora non fosse stata prestata idonea cauzione entro il termine stabilito. Secondo il ricorrente, tali note sarebbero illegittime in quanto gli indici utilizzati per valutare la solvibilità dell'Istituto non sarebbero previsti dalla legge di gara. Il ragionamento del Collegio. Il Collegio osserva che nelle procedure ad evidenza pubblica il provvedimento idoneo a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'operatore economico è quello che dispone la revoca dell'aggiudicazione. Pertanto, a giudizio del TAR, ai pareri sfavorevoli della stazione appaltante sull'Istituto bancario che presterà la cauzione definitiva non può essere riconosciuta una portata immediatamente lesiva. Ne consegue, secondo il Collegio, che l'interesse dell'operatore economico connesso all'esborso economico sostenuto per il rilascio della cauzione definitiva da parte di altro Istituto non può trovare tutela nelle forme processuali azionate, che mirano all'annullamento di pareri che non hanno condotto a un atto con valenza provvedimentale ed efficacia lesiva; ciò, infatti, comporterebbe un'ingerenza del giudice in poteri amministrativi ancora non esercitati, in violazione di quanto prescrive l'art. 34 c.p.a. Conclusioni. In conclusione, il TAR, pur osservando incidentalmente che il parere sfavorevole appare in effetti fondarsi su criteri non previsti nella legge di gara, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, stante la non lesività delle note impugnate. |