Il Garante privacy si esprime sull’uso dei dati contenuti nel certificato di assistenza al parto per fini statistici

24 Settembre 2024

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da patologie congenite”. Ciò poiché le garanzie correlate ai trattamenti dei dati ivi contenute sono risultate appropriate per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Il quadro normativo

L'attuale versione del decreto del Ministero della Salute n. 349/2001 (il “d.m. 349/2001”) ha istituito il nuovo modello di “certificato di assistenza al parto” (“CEDAP”) e statuisce sui modi di acquisizione delle informazioni presenti nei CEDAP e sulla trasmissione dei dati acquisiti dai medesimi CEDAP per la conduzione di analisi statistiche.

Il CEDAP è dunque uno strumento impiegabile per finalità statistiche e di sanità pubblica e costituisce a oggi una delle principali fonti d'informazioni di carattere sociodemografico sui genitori e di carattere sanitario relativamente a madre e neonato, rappresentando uno strumento indispensabile per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

La formazione del CEDAP è compito dell'addetto ostetrico e/o del medico che ha assistito il parto e va completata entro il decimo giorno dalla nascita. Tale documento, privato degli elementi identificativi diretti degli interessati, viene poi inviato dalle direzioni sanitarie degli istituti pubblici e privati alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza: queste ultime trasmettono a loro volta, in via informatico-telematica, le informazioni così raccolte al Ministero della Salute, che le archivia e successivamente le inoltra all'Istituto Nazionale di Statistica.

Il trattamento dei dati statistici relativi all'evento della nascita

Il tema del trattamento dei dati statistici relativi all'evento della nascita è disciplinato dall'art. 109, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice Privacy”), ai sensi del quale “Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante.”.

Tale norma non ha subito aggiornamenti di rilievo a seguito dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del d.lgs. n. 101/2018. Infatti, rispetto al testo antecedente alla citata novella del 2018 sono state apportate lievi revisioni di forma non degne di nota.

Le tutele per i diritti e le libertà degli interessati

Ai sensi dell'art. 93 del Codice Privacy, che non ha subito variazioni a opera del d.lgs. n. 101/2018, ai fini della dichiarazione di nascita il CEDAP è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Il CEDAP o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati che rendono identificabile la madre, la quale abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, conformemente alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. Durante tale periodo la richiesta di accesso al CEDAP o alla cartella può essere accolta osservando le opportune cautele per evitare che la madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata sia identificabile. La violazione di questa previsione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5 del reg. UE 679/2016.

Orientamenti giurisprudenziali

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza relativa al caso Godelli c. Italia – Parto anonimo del 25 settembre 2012, ha dichiarato come le disposizioni legislative italiane che tutelavano l'anonimato della madre biologica in caso di abbandono del figlio violassero l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In seguito, Corte cost. n. 278/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, l. n. 184/1983, nella parte ove non prevedeva la possibilità per il giudice d'interpellare su richiesta del figlio la madre che avesse dichiarato di non voler essere nominata, per un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

Cass. SS.UU. n. 1946/2017 ha conseguentemente statuito che, in tema di parto anonimo, per effetto della sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale, il giudice può, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e accedere alla propria storia parentale, interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, per un'eventuale revoca di tale dichiarazione, con modi idonei ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna.

Il nuovo schema di decreto del ministro della salute

Con nota del 27 maggio 2024 il Ministero della salute ha chiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “Garante Privacy”) di esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto che abroga e sostituisce il d.m. 349/2001.

Lo schema di decreto, di cui è parte integrante uno specifico disciplinare tecnico, si compone di quattordici articoli e riguarda, in particolare, un aggiornamento relativo alla definizione delle informazioni relative al CEDAP, nonché l'istituzione - nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario presso il Ministero della salute - del relativo sistema informativo per la rilevazione dalle strutture sanitarie e la comunicazione alle Regioni e Province Autonome e da esse al Ministero della salute delle informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico nell'area materno-infantile relative agli eventi di nascita, alla nati-mortalità e ai nati affetti da patologie congenite, contenute nel CEDAP.

Il parere del garante privacy

Nell'analizzare lo schema di decreto, il Garante Privacy ha anzitutto rilevato come i tempi di conservazione dei dati, individuati in centoventi anni dall'anno di nascita, essi si rendono necessari in quanto le evidenze scientifiche hanno dimostrato che la salute futura di ogni individuo si pianifica in fase prenatale, ed è perciò fondamentale potere disporre d'informazioni accurate sull'andamento della gravidanza e del parto e che il flusso informativo del CEDAP, raccogliendo in modo censuario informazioni dettagliate sulla gravidanza e sul parto, rappresenta la fonte di riferimento anche per le analisi epidemiologiche sulla programmazione fetale. Considerata quindi la durata di vita massima e la necessità di poter effettuare anche studi longitudinali di lungo periodo si ritiene congruo potere disporre dell'intera base informativa per almeno centoventi anni dall'anno di nascita.

È stato poi considerato pertinente l'inserimento di nuove variabili relative alla madre, rispetto al decreto vigente, quali la coabitazione, il peso pregravidico e il peso al parto, motivato in ragione della circostanza che esse sono utili, rispettivamente, a rilevare l'incidenza di una solida rete sociale sulle scelte procreative della donna e a esigenze di salute pubblica correlate alla circostanza che la condizione di obesità costituisce un importante fattore di rischio sanitario sia per la madre che per il neonato.

Ancora, il Garante Privacy ha ritenuto che l'individuazione delle basi giuridiche del trattamento sia conforme al quadro normativo di riferimento in materia di protezione dei dati personali e all'individuazione della titolarità del trattamento. Al riguardo, la corretta e tassativa indicazione dei dati contenuti nel CEDAP è stata considerata idonea a escludere che Regioni e Province autonome possano prevedere il trattamento di ulteriori dati privi di un'idonea base giuridica.

Il Garante Privacy ha altresì rilevato la corretta individuazione delle modalità e dei tempi di redazione del CEDAP, ivi comprese le correlate misure tecniche e di sicurezza, essendo previsto che l'invio del certificato sia effettuato dalla struttura ospedaliera in cui è avvenuto il parto solamente decorsi dieci giorni dalla data dell'evento nascita al fine garantire il diritto della donna di partorire in anonimato di cui all'art. 30, comma 1 d.P.R. n. 396/2000.

In conclusione

La definizione di un nuovo decreto concernente il CEDAP è una conseguenza delle nuove evidenze scientifiche, delle attuali esigenze di rilevazione dei dati su nascita, nati-mortalità e nati affetti da patologie congenite, nonché del progresso tecnologico.

In merito a tale atto normativo e al relativo disciplinare tecnico, il Garante Privacy ha ritenuto di non dovere formulare ulteriori osservazioni, atteso che il complesso delle misure di garanzia ivi contenute si ritengono appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche correlate ai trattamenti dei dati personali, con particolare riferimento al diritto della madre di non essere nominata nell’atto di nascita del figlio.

Tali misure di garanzia sono sia di tipo organizzativo (per esempio per quanto attiene ai tempi d’invio e alla chiara indicazione dei soggetti legittimati a trattare i dati contenuti nel CEDAP in base alle competenze istituzionali, nonché alle finalità programmatorie ed epidemiologiche perseguibili attraverso il flusso dei dati in esame), sia di tipo tecnico (per esempio per quanto attiene all’indicazione delle tecniche di codifica dei dati e alla previsione di procedure di autenticazione informatica multifattoriale).

Riferimenti

Bolognini, Art. 93 D.lgs. 196/2003, in Bolognini e Pelino (a cura di), Codice della Disciplina Privacy, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Bolognini e Pelino, Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018.

Bolognini, Pelino e Bistolfi, Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016.

Fiordalisi, Art. 109 D.lgs. 196/2003, in Bolognini e Pelino (a cura di), Codice della Disciplina Privacy, cit.

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