Interesse ad agire: la vicinitas non è sufficiente ad integrare l’interesse a ricorrere che necessita l’allegazione di pregiudizi derivanti dall’atto impugnato
24 Settembre 2024
La società appellante è proprietaria di un'area sita nel Comune, classificata dal P.R.G. quale area “per verde pubblico attrezzato di interesse generale”, confinante con l'area di proprietà della società controinteressata-appellata. Le due società, odierne proprietarie delle aree che un tempo costituivano un'unica proprietà, hanno sottoscritto un “atto di vincolo”, con il quale venivano confermati a carico delle medesime società i preesistenti vincoli perpetui di destinazione urbanistica precedentemente stabiliti. A seguito della deliberazione del Consiglio comunale e della successiva convenzione attuativa, veniva approvato il progetto per la realizzazione di un complesso di impianti sportivi sull'area di proprietà della società appellata. La società, odierna appellante, proponeva ricorso avverso il provvedimento comunale e la convenzione innanzi al TAR, il quale lo dichiarava inammissibile per difetto d'interesse a ricorrere. Veniva quindi proposto appello, a fronte del quale il Comune riproponeva, tra l'altro, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere. Tanto premesso, il collegio ha ritenuto l'appello infondato, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto provare “qual è” o “quali sono” i pregiudizi concreti, diretti ed attuali che deriverebbero all'interesse legittimo di cui è titolare dalla realizzazione degli impianti sportivi e/o dalla modificazione delle aree asservite nell'ambito del fondo della società appellata. Sul punto, il collegio osserva che il criterio della mera vicinitas (nella sua duplice, ancorché in parte differente, declinazione di “vicinitas edilizia” e “vicinitas commerciale”), se teoricamente idoneo a comprovare la sussistenza della legittimazione a ricorrere, non costituisce un criterio sufficiente a integrare l'interesse ad agire, in senso conforme ai principi espressi dall'Adunanza plenaria (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22). Per quanto innanzi, il Collegio ha statuito che dalle allegazioni di parte non emerge alcuna lesione dell'interesse legittimo di parte appellante discendente dai provvedimenti impugnati, tale da configurare la sussistenza del necessario interesse a ricorrere, non essendo stata fornita alcuna “dimostrazione”, anche “in astratto” e “meramente potenziale”, su quali effetti pregiudizievoli dispiegherebbero gli atti impugnati nei confronti della società che li impugna. |