Annullamento con rinvio: rimessa nuovamente all’Adunanza plenaria l’interpretazione dell’art. 105 c.p.a. sulla rimessione al primo giudice

Redazione Scientifica Processo amministrativo
25 Settembre 2024

Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione di diritto se la sentenza di rito di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, per cui non vi è stata trattazione del merito, determina una ingiusta compressione del diritto di difesa, e, dunque, la necessità di rimettere la causa, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado.

 Nel caso di specie, il TAR per la Sicilia aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso propostoper l'annullamento di numerosi atti e provvedimenti comunali e regionali che autorizzavano la  riattivazione di un impianto di distribuzione carburanti su un'area prospiciente l'abitazione e lo studio professionale del ricorrente. La sentenza veniva impugnatalamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il Collegio ha ritenuto ammissibile la domanda originaria, affermando che, tenuto conto che il criterio della   vicinitas   individua solo la legittimazione a ricorrere , nel caso di specie, sussiste anche l'interesse al ricorso. Ciò, in ragione del fatto che, in tale ipotesi è sufficiente dimostrare di essere proprietario dell'immobile tenuto conto che l'abitazione è posta al piano rialzato per cui «vede, sente e respira ogni tipo di immissione proveniente dalla stazione di rifornimento di carburante e dai veicoli fermi e in movimento», diversamente dai proprietari degli appartamenti ai piani più alti o negli edifici meno prossimi che non subiscono analoghe immissioni. Per tali fattispecie il Collegio ha rinviato alla recente giurisprudenza amministrativa che ha elaborato la scissione tra legittimazione e interesse , secondo la quale per dimostrare la sussistenza di entrambi è sufficiente allegare di essere il proprietario dell'appartamento immediatamente rivolto sull'impianto di rifornimento e opporsi alla sua riapertura.

Quanto al merito della controversia, il Collegio ha ritenuto di investire l' Adunanza Plenaria sulla generale questione pregiudiziale relativa alla possibilità per il giudice di appello di trattare il merito delle questioni controverse nel caso di riforma della declaratoria di inammissibilità pronunciata ex ante, ossia senza alcun esame dei motivi dedotti, che priva il ricorrente ancorché beneficiario di una sentenza di accoglimento sulla domanda di annullamento della sentenza di mero rito, di un grado di giudizio; oppure se il processo debba essere rinviato al primo giudice , ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. quale giudice naturale, funzionalmente competente sulla causa e consentire al ricorrente di esporre le sue ragioni, ottenendo la pronuncia di ciascuno degli organi giurisdizionali aditi.

In particolare, ad avviso del Collegio è necessario approfondire la nozione di “ diritto di difesa ” ovvero se la diretta e immediata trattazione del giudice di appello di questioni di merito non affrontate dal giudice di primo grado, perché assorbite nella pronuncia in rito di inammissibilità, possa ledere il diritto di difesa, non condividendo integralmente l'interpretazione dell'art. 105 c.p.a. data dall'Adunanza plenaria, per cui per tale ipotesi il giudice d'appello debba sempre esaminare, per la prima volta, nel merito la controversia, per l'effetto devolutivo dell'appello e il tenore testuale del citato art. 105, comma 1, c.p.a.

Pertanto, al fine di proporre una rimeditazione del predetto principio di diritto già enunciato dall'Adunanza Plenaria, in ordine al perimetro di applicazione della rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., il Collegio ha rimesso all' Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a., la seguente questione di diritto:

- se l'annullamento della sentenza di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, disvelando che l'omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque una “ lesione del diritto di difesa ” del ricorrente – lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal giudice d'appello – non determini la necessità di rimettere la causa, ai sensi dell' art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado: e ciò, quantomeno, allorché la declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, nella sua interezza, sia avvenuta ex ante e a prescindere dall'esame, seppur parziale, dei motivi dedotti dalla parte, come sopra esposto ai §§ 16.13 ss.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana , sez. giur., con sentenza non definitiva ha accolto in parte l'appello e, per l'effetto, ha riformato la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti per difetto di interesse; ha riservato all'esito della decisione dell'Adunanza Plenaria ogni ulteriore e definitiva decisione in ordine ai motivi riproposti in appello.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.