Concessioni balneari: la nuova disciplina sulle procedure di affidamento e la proroga al 2027 nel d.l. n. 131/2024Fonte: DL 16 settembre 2024 n. 131
24 Settembre 2024
Dopo un'estate di dubbi e incertezze sul regime delle nostre coste (a causa del netto e perdurante contrasto tra la posizione del legislatore e quella della giurisprudenza, su cui v. le news del 22 agosto 2024, del 26 giugno 2024, del 15 aprile 2022, nonché del 24 e del 19 febbraio 2019) all'esito di un'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea, il Governo è nuovamente intervenuto sulla proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per uso turistico-ricreativo. Lo strumento utilizzato è quello del decreto-legge (d.l. 16 settembre 2024, n. 131): quindi, all'incertezza sulle possibili reazioni della UE (e, per l'effetto, sulla posizione della giurisprudenza) si aggiunge quella della legge di conversione. Significativo (e, in teoria, tranquillizzante) il titolo del decreto: “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Il primo articolo di tale decreto, in particolare, introduce rilevanti novità in tema di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (c.d. concessioni balneari). In modifica all'art. 3 legge n. 118/2022 (già modificato dal d.l. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14/2023), è stato anzitutto differito il termine finale di efficacia delle concessioni in essere – in precedenza fissato al 31 dicembre 2023 e poi al 2024 – al 30 settembre 2027 (confermando la possibilità di differire ulteriormente tale termine al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni obiettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva); a differenza che in passato (il riferimento è all'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020), però, non è stata prevista la moratoria delle procedure selettive già avviate. È stato, inoltre, circoscritto l'ambito applicativo del ridetto art. 3, tassativizzando le relative fattispecie ed espungendo il riferimento alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. L'art. 4 legge n. 118/2022 è stato invece oggetto di totale riscrittura. Il novellato art. 4 ridefinisce le modalità di affidamento delle concessioni, disciplinando, direttamente, la relativa procedura, senza rinviare a futuri decreti attuativi. Nello specifico, si prevede che la procedura sia avviata, anche su istanza di parte, mediante pubblicazione del bando di gara sull'albo pretorio comunale on-line per un periodo non inferiore a trenta giorni; ulteriori forme di pubblicità del bando sono previste in ragione della rilevanza dell'interesse sotteso alla concessione, nonché della relativa durata. È fatto obbligo, all'ente concedente, di avviare la procedura sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, fermo restando che, in sede di prima applicazione, le procedure devono essere avviate entro il 30 giugno 2027. Sono, quindi, previsti i contenuti necessari del bando di gara, e sono parimenti elencati i criteri, necessari ma non tassativi. di aggiudicazione. La durata delle concessioni così affidate non può essere inferiore ai cinque anni e non può superare i venti, dovendo essere concretamente parametrata al tempo necessario per garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti. L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, dopodiché l'atto che regola il rapporto concessorio deve essere stipulato nei successivi sessanta giorni. Fino a tale data – viene specificato – l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 cod. navigazione. È inoltre contemplata la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura. Particolare attenzione viene dedicata al tema dell'indennizzo per il concessionario uscente, tema su cui la CGUE aveva recentemente affermato l'autonomia degli Stati membri (sentenza 11 luglio 2024, in causa C-598/22). Segnatamente, il comma 9 del novellato art. 4 sancisce il diritto di quest'ultimo a un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, parametrato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione nonché a “quanto necessario” a garantire un'equa remunerazione sugli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio. Il mancato tempestivo pagamento di almeno il venti per cento di tale indennizzo è causa di decadenza del concessionario subentrante; tuttavia, la decadenza non determina la prosecuzione del precedente rapporto concessorio. Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025 dovrà stabilire i criteri per il calcolo dell'equa remunerazione cui parametrare l'indennizzo, nonché provvedere all'aggiornamento degli importi dovuti dai concessionari a titolo di canone. Nondimeno, l'operatività della nuova normativa non è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale in questione: da un lato, infatti, viene parificato che la mancata adozione del decreto non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento, mentre, dall'altro lato, i commi 11 e 12 del novellato art. 4 prevedono norme suppletive volte a disciplinare l'aumento dei canoni. Infine, l'art. 1 del d.l. n. 131/2024 ha abrogato l'art. 10-quater d.l. n. 198/2022, il quale a sua volta aveva istituito un tavolo tecnico per l'accertamento della scarsità delle risorse naturali e della loro rilevanza transfrontaliera, quali presupposti applicativi degli obblighi promananti dal diritto dell'Unione. In tal modo, il d.l. n. 131/2024 sembra aver inteso applicare le regole concorrenziali di selezione a tutte le concessioni balneari. |