Danno ambientale: le associazioni portatrici di interessi ambientali devono dimostrare la presenza dell’interesse a ricorrere
27 Settembre 2024
Un Comitato ha proposto appello all'esito del giudizio di inammissibilità del ricorso presentato al Tar per non aver dimostrato la titolarità di una posizione differenziata e qualificata e la sussistenza di un concreto interesse a ricorrere. Il collegio, con la sentenza in commento, sulla falsariga del giudice di prime cure, ha ritenuto il ricorso carente delle condizioni dell'azione in capo al Comitato, in quanto, ai fini della configurabilità della legittimazione e dell'interesse ad agire in giudizio per contestare un determinato provvedimento amministrativo, è necessario dimostrare sia il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato nonché la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare, sia dedurre un danno, sia pure potenziale (nel senso che con ragionevole certezza si verificherà in futuro), che può derivare da tale atto e dall'opera in questione. Invero, anche per l'azione in giudizio di soggetti portatori di interessi diffusi e di associazioni di categoria, per agire in giudizio occorre la necessaria sussistenza dell'interesse ad agire. Le associazioni portatrici di interessi ambientali non iscritte nell'apposito elenco previsto dall'art. 18 comma 5, l. n. 349/1986 devono dimostrare, al pari di ogni altra condizione dell'azione, anche la presenza dell'interesse ad agire, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, che deve sussistere dal momento della proposizione del ricorso e permanere fino al momento della decisione. Il collegio precisa, tuttavia, che a delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi, e dunque necessariamente sul piano morale e astratto, mediante il ricorso. |