Clausola di deroga del foro: quando è necessaria la specifica approvazione per iscritto?

La Redazione
02 Ottobre 2024

La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l'obbligo o meno della specifica approvazione per iscritto (ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c.) delle condizioni generali di contratto fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti e, in particolare, della clausola di deroga del foro.

In merito alle condizioni generali di contratto, affinché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto (di cui all'art. 1341 c. 2 c.c.non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.

Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (in tal senso anche Cass. 28 settembre 2020 n. 20461).

La Cassazione, ribadendo quanto già affermato da Cass. 3 luglio 2000 n. 8881, Cass. 26 giugno 1999 n. 6644, Cass. 21 aprile 1988 n. 3091, afferma che la specifica approvazione per iscritto è richiesta in relazione alle clausole c.d. onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto risulti predisposto unilateralmente da un contraente, senza possibilità di trattativa negoziale, relegando il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema. 

Nell'ambito della consolidata giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte richiama le seguenti pronunce:

- Cass. 1° dicembre 2000 n. 15385, che, in una fattispecie simile a quella della pronuncia in oggetto, ha ritenuto l'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro ancorché non specificamente sottoscritta, essendo stato accertato che le clausole del contratto di fornitura nel quale essa era stata inserita erano state trattate tra le parti, tanto è vero che nello stesso testo del contratto si era fatto riferimento a "condizioni discusse" tra i contraenti;

- Cass. 19 marzo 2018 n. 6753, che, In linea con il suddetto orientamento, esclude la disciplina del contratto per adesione nell'ipotesi in cui le parti possano chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

Caso concreto
  • Tra una multinazionale e un'impresa operante in una realtà locale viene concluso nel 2009, per la durata di cinque anni, un contratto di promozione di prodotti farmaceutici.
  • L'impresa si rivolge al tribunale per chiedere di dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola di recesso contenuta nell'accordo di promozione, in quanto predisposta unilateralmente dalla multinazionale e non approvata specificamente ai sensi dell' art. 1341 c.c. ; in conseguenza della nullità della clausola, l'attrice chiede di dichiarare inefficace il recesso dal contratto esercitato dalla multinazionale stessa.
  • Il Tribunale stabilisce che non è stata dimostrata la predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali da parte della multinazionale e che il contratto è stato concluso dopo trattative tra le parti, sostenendo che la specifica approvazione per iscritto è richiesta solo per le clausole onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto è predisposto unilateralmente da una parte senza possibilità di trattativa.

  • L'impresa ricorre in cassazione e la Suprema Corte, confermando la sentenza di primo grado, ribadisce che il contratto stipulato, venne preceduto da incontri, telefonate e scambi di corrispondenza, ovvero a seguito di trattative che portarono ad una modifica delle condizioni contrattuali in relazione ai minimi di vendita del prodotto. Tanto risulta dalle deposizioni dei testi, che, indipendentemente dall'affermazione apodittica secondo cui "non vi fu contrattazione", hanno dato atto dell'esistenza di trattative contrattuali. E, infatti, dopo la conclusione del contratto, seguì un addendum, con il quale vennero apportate ulteriori modifiche al testo originario.

L'esistenza di uno squilibrio economico non rende, per ciò solo, applicabile l'art. 34 D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in assenza della qualità soggettiva di consumatore.

La disparità della forza contrattuale deve essere valutata dal giudice al fine di verificare se il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali, in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco, senza concorrere alla sua formazione, o se all'accordo contrattuale si sia giunti dopo una trattativa alla quale abbia concorso anche il contraente più debole. Non ogni rapporto tra una multinazionale ed una piccola e media impresa implica l'imposizione del contenuto del contratto e delle singole clausole; sovente, le società delegano a responsabili di settore e funzionari la possibilità di modificare, aggiungere o derogare il testo contrattuale predisposto nelle contrattazioni con i terzi, previa approvazione della casa madre.

La stessa predisposizione del testo in lingua inglese non è da considerarsi indice dell'unilaterale predisposizione del contratto, ma, secondo le dichiarazioni testimoniali, rappresentava una pratica commerciale tra società in cui una delle due presentava elementi di internazionalità, sicché non costituiva elemento decisivo per ritenere che il contratto venisse utilizzato per una pluralità di operazioni analoghe (Cass. 26 maggio 2020 n. 9738).

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