Clausola di deroga del foro: quando è necessaria la specifica approvazione per iscritto?
02 Ottobre 2024
In merito alle condizioni generali di contratto, affinché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto (di cui all'art. 1341 c. 2 c.c.) non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (in tal senso anche Cass. 28 settembre 2020 n. 20461). La Cassazione, ribadendo quanto già affermato da Cass. 3 luglio 2000 n. 8881, Cass. 26 giugno 1999 n. 6644, Cass. 21 aprile 1988 n. 3091, afferma che la specifica approvazione per iscritto è richiesta in relazione alle clausole c.d. onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto risulti predisposto unilateralmente da un contraente, senza possibilità di trattativa negoziale, relegando il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema. Nell'ambito della consolidata giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte richiama le seguenti pronunce: - Cass. 1° dicembre 2000 n. 15385, che, in una fattispecie simile a quella della pronuncia in oggetto, ha ritenuto l'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro ancorché non specificamente sottoscritta, essendo stato accertato che le clausole del contratto di fornitura nel quale essa era stata inserita erano state trattate tra le parti, tanto è vero che nello stesso testo del contratto si era fatto riferimento a "condizioni discusse" tra i contraenti; - Cass. 19 marzo 2018 n. 6753, che, In linea con il suddetto orientamento, esclude la disciplina del contratto per adesione nell'ipotesi in cui le parti possano chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
L'esistenza di uno squilibrio economico non rende, per ciò solo, applicabile l'art. 34 D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in assenza della qualità soggettiva di consumatore. La disparità della forza contrattuale deve essere valutata dal giudice al fine di verificare se il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali, in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco, senza concorrere alla sua formazione, o se all'accordo contrattuale si sia giunti dopo una trattativa alla quale abbia concorso anche il contraente più debole. Non ogni rapporto tra una multinazionale ed una piccola e media impresa implica l'imposizione del contenuto del contratto e delle singole clausole; sovente, le società delegano a responsabili di settore e funzionari la possibilità di modificare, aggiungere o derogare il testo contrattuale predisposto nelle contrattazioni con i terzi, previa approvazione della casa madre. La stessa predisposizione del testo in lingua inglese non è da considerarsi indice dell'unilaterale predisposizione del contratto, ma, secondo le dichiarazioni testimoniali, rappresentava una pratica commerciale tra società in cui una delle due presentava elementi di internazionalità, sicché non costituiva elemento decisivo per ritenere che il contratto venisse utilizzato per una pluralità di operazioni analoghe (Cass. 26 maggio 2020 n. 9738). |