Mercato interno dell'energia elettrica: la decisione dell'ACER in materia di trasmissione dell’energia elettrica non viola le competenze dei gestori dei sistemi

La Redazione
25 Settembre 2024

Con sentenza del 25 settembre 2024 (T-483/21), il Tribunale dell’UE ha precisato l'ambito di applicazione del coordinamento regionale obbligatorio in materia di sicurezza operativa dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica, stabilendo che la decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in materia non viola le competenze dei gestori dei sistemi.

Il legislatore europeo ha istituito un quadro giuridico per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, la sicurezza operativa delle reti elettriche regionali. Una delle misure di coordinamento di tale sicurezza è l'elaborazione di una metodologia ROSC. Tale documento individua, in particolare, i rischi connessi alla gestione delle reti e disciplina la procedura per il coordinamento, la convalida e l'attuazione delle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, utilizzate per garantire la sicurezza delle reti.

La metodologia ROSC è proposta congiuntamente da tutti i soggetti responsabili (TSO) della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica della regione interessata. Essa richiede inoltre l'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Se queste ultime non giungono un accordo entro un termine stabilito, o dietro loro richiesta congiunta, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) decide in merito a tale proposta.

Il 4 dicembre 2020, dopo un lungo periodo di consultazione e discussione e in mancanza di un accordo tra i TSO e le ANR interessate, l'ACER ha adottato una decisione contenente la metodologia ROSC per la regione CORE, che comprende il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia. Il TSO responsabile della rete elettrica in Polonia ne ha chiesto l'annullamento.

Essendo rimasta soccombente dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ACER, tale entità ha adito il Tribunale dell'Unione europea. Essa sostiene che la decisione dell'ACER di includere, nella metodologia ROSC, tutte le contromisure che sono, almeno talvolta, in grado di ridurre una congestione su tutti gli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV, ad eccezione di quelli esclusi, è troppo ampia. Tale ambito di applicazione impedirebbe alla ricorrente, in particolare, di esercitare le sue competenze in materia di sicurezza operativa in modo autonomo, dal momento che tali contromisure saranno coordinate dai centri regionali di coordinamento.

Il Tribunale respinge integralmente tale ricorso.

Esso ritiene che l'ACER, alla luce dei suoi propri poteri decisionali, quali previsti dal diritto dell'Unione, fosse competente a modificare la proposta dei TSO che le era stata sottoposta. In caso contrario, l'ACER non potrebbe svolgere le sue funzioni di regolamentazione in modo efficace.

La metodologia contestata rispetta anche il quadro giuridico applicabile. In particolare, secondo il Tribunale, nella regione CORE, che dispone di una rete interconnessa fortemente articolata, l'ACER poteva considerare tutte le contromisure sugli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV come aventi rilevanza transfrontaliera ai fini del coordinamento regionale.

Parimenti, la metodologia contestata non priva i TSO della loro capacità di gestire i flussi di energia elettrica e di garantire la sicurezza operativa sui loro sistemi, dal momento che prevede le possibilità necessarie ai TSO per garantire in modo autonomo la sicurezza dei loro sistemi.

Infine, la metodologia contestata non impedisce ai TSO di utilizzare il modello di dispacciamento centrale né di garantire il rispetto dei limiti di tensione. Per quanto riguarda, invece, i loro investimenti nei trasformatori sfasatori, il Tribunale ricorda che, anche se il coordinamento regionale può comportare taluni costi, l'applicazione del principio di solidarietà energetica 6 non significa che la politica dell'Unione in materia di energia non possa in alcun caso avere un impatto negativo sugli interessi particolari di uno Stato membro in tale settore.