Specifiche tecniche: entrano in vigore il 30 settembre
30 Settembre 2024
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorda l'entrata in vigore, dal 30 settembre 2024, delle specifiche tecniche e, in particolare, degli articoli di interesse per il PPT, di cui si riporta in calce un estratto rinviando, per una consultazione integrale, alle specifiche tecniche medesime: Art. 19 comma 1. Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale: Nel procedimento penale l'atto in forma di documento informatico di cui all'art. 15, e gli allegati di cui all'art. 16, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante il PDP, accessibile dal PST all'indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l'area riservata di cui all'art. 5“, con le modalità di identificazione informatica di cui all'art. 6. Art. 30 commi 1 e 2. Requisiti relativi al processo di pagamento telematico Il PST espone ai punti di accesso servizi web per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando esclusivamente le funzionalità messe a disposizione da pagoPA, accedendo al portale dei sevizi telematici. Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del PST. Si rammenta come rientrino tra le c.d. anomalie bloccanti (ossia motivi tassativi di rifiuto) per gli operatori di segreteria le seguenti quattro macrocategorie:
Nel caso di quest'ultima anomalia bloccante (rectius, motivo di rifiuto del deposito) per i momenti di passaggio di fase del procedimento dall'Ufficio di Procura agli Uffici GIP, GUP e Dibattimento del Tribunale, verrà applicato il criterio della materiale disponibilità del fascicolo. Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio di Procura abbia già definito il procedimento con richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio (ovvero altre forme di esercizio dell'azione penale) nonché con richiesta di archiviazione, i depositi tramite PDP potranno essere rifiutati con la motivazione “UFFICIO DESTINATARIO ERRATO” solo nel caso in cui il fascicolo sia stato già materialmente trasmesso all'Ufficio GIP, GUP o Dibattimento del Tribunale. Al contrario, se il fascicolo risulta da SICP definito, ma non ancora materialmente trasmesso, i depositi tramite PDP effettuati presso l'Ufficio di Procura saranno accettati, salvo ricorso ad altre ipotesi di rifiuto, ma non potranno essere rifiutati con la motivazione “UFFICIO DESTINATARIO ERRATO”. Nei casi in cui è obbligatorio, il deposito rifiutato, per espressa previsione di legge, deve considerarsi inefficace, per cui si raccomanda ai difensori, in caso di esito “RIFIUTATO”, di effettuare un nuovo deposito nel modo corretto, emendando gli eventuali motivi di rifiuto/anomalie bloccanti. In caso contrario, il personale amministrativo non è abilitato ad accettare il deposito, salvo autorizzazione espressa del Pubblico Ministero al deposito a mezzo PEC, motivata da particolari esigenze o problematiche tecniche non altrimenti superabili. |