Appalto: dal 1° ottobre 2024 obbligo di patente a crediti (o a punti)

La Redazione
01 Ottobre 2024

In vigore dal 1° ottobre 2024 l'obbligo della c.d. patente a crediti (o a punti) per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, temporanei o mobili, ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Dal 1° ottobre 2024 è obbligatorio avere la c.d. patente a crediti (detta anche "patente a punti") per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile (di cui all'art. 89 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008). Sono esclusi da tale obbligo:

  • coloro che effettuano nei cantieri mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti”, quali ingegneri, architetti, geometri, ecc.) (art. 27 c. 1 primo periodo D.Lgs. 81/2008 modif. dall'art. 29 c. 19 lett. a DL 19/2024 conv. in L. 56/2024);
  • le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100 c. 4 D.Lgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza (art. 27 c. 10 D.Lgs. 81/2008 modif.dall'art. 29 c. 19 lett. a DL 19/2024 conv. in L. 56/2024).

I requisiti per il rilascio della patente sono:

  • l'iscrizione alla CCIAA;
  • l'assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • il possesso del DURC (regolarità contributiva) in corso di validità;
  • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale (di cui all'art. 17 bis c. 5 e 6 D.Lgs. 241/97), laddove prevista;
  • l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro della UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

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