Termine dilatorio per la stipula del contratto: rispetto del periodo di stand and still processuale ex art. 18, comma 4, nuovo Codice dei contratti pubblici

02 Ottobre 2024

La proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare impedisce alla stazione appaltante di stipulare il contratto, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare fino alla pubblicazione del provvedimento del giudice. Deve essere rispettato il termine dilatorio, c.d. periodo di stand and still, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La mancata comunicazione dell'aggiudicazione nei cinque giorni successivi costituisce una mera irregolarità, rilevante solo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione.

La questione oggetto del giudizio. Nel giudizio in questione la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e ha chiesto, di conseguenza, di dichiarare inefficace il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione resistente. Con la prima censura, la società ricorrente si doleva del fatto che l'aggiudicazione era avvenuta nonostante la pendenza del procedimento di appello relativo all'impugnazione del provvedimento di esclusione. Con la seconda censura la società ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'aggiudicazione per tardività della comunicazione, intervenuta dopo cinque giorni dalla sua adozione, in violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023.

Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. ritiene che le censure della società ricorrente siano prive di fondamento.

Nel caso di specie, infatti, con riferimento all'atto di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto vi è già stata la sentenza di rigetto dello stesso Collegio che, nonostante impugnata, non è stata né riformata né, ancora, sospesa in appello, né, infine, risultano essere state adottate altre misure cautelari ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Allo stato, il Consiglio di Stato, con provvedimento pubblicato in data 15 luglio 2024, ha respinto la richiesta di misure cautelari. Ciò posto, il Collegio afferma che non c'è stata alcuna violazione di legge, poiché l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, al pari della normativa precedente, impedisce alla stazione appaltante di procedere oltre solo quando, una volta impugnata l'aggiudicazione (dunque, non il provvedimento di esclusione, come nell'ipotesi in esame), viene anche contestualmente proposta domanda cautelare (c.d. periodo di stand and still, previsto per poter assicurare l'effettività della tutela, in particolare per evitare che la conclusione del contratto abbia luogo prima che il concorrente pretermesso abbia avuto la possibilità di proporre ricorso e sottoporre almeno la domanda cautelare al giudice); solo in tal caso, e, comunque, per il periodo intercorrente tra la notifica dell'istanza cautelare e il provvedimento del giudice, la stazione appaltante incontra dei limiti.

Quanto alla seconda censura, il T.A.R. afferma che la tardiva comunicazione dell'aggiudicazione non è idonea a rendere illegittimo il provvedimento di aggiudicazione: la violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023 dà luogo ad una mera irregolarità.

Conclusioni. Il T.A.R. respinge il ricorso ribadendo il principio secondo il quale è impedito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto solo quando, una volta impugnata l'aggiudicazione, viene anche contestualmente proposta domanda cautelare. Ciò è, oggi, affermato dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Inoltre, conferma il principio consolidato secondo cui la mancata comunicazione dell'aggiudicazione nei cinque giorni, in violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023, non determina illegittimità della stessa, in quanto dà luogo, in ogni caso, ad una mera irregolarità, che può essere considerata esclusivamente ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione.

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