Annullamento del provvedimento di esclusione: improcedibilità del ricorso se la stazione appaltante ritira il provvedimento in via di autotutela durante il giudizio
02 Ottobre 2024
La questione oggetto del giudizio. Nel giudizio in questione la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il provvedimento della stazione appaltante recante l'esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per “l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche su una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate”, suddivisa in 21 Lotti territoriali. La medesima ricorrente, nella memoria conclusionale, ha dato atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione da parte della stazione appaltante, chiedendo, in forza di tanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere la condanna alle spese della resistente in forza del principio di soccombenza virtuale. Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. ritiene di non dovere procedere all'analisi nel merito della questione poiché, nel corso del giudizio, in data 18 luglio 2024, la stazione appaltante, in via di autotutela, ha annullato il provvedimento di esclusione della gara della ricorrente. Conclusioni. Il T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione nel merito, avendo la stazione appaltante ritirato in via di autotutela il provvedimento di cui la ricorrente aveva chiesto l'annullamento nonostante il provvedimento non sia stato depositato in atti. Il Collegio ha altresì deciso, per le peculiarità della questione, la compensazione delle spese. |