Casellario ANAC: legittima l'annotazione del provvedimento sulla revoca dell'aggiudicazione se un operatore economico viola il principio di buona fede pre-contrattuale
01 Ottobre 2024
Il caso. Il RTI aggiudicatario della gara avente ad oggetto “il potenziamento delle connessioni ciclabili del nodo di interscambio C.S., Monza (M1 B.) relativamente al progetto ‘welfare metropolitano e rigenerazione urbana'” ha presentato alla stazione appaltante istanza di scioglimento del vincolo negoziale, in ragione della violazione del termine di sessanta giorni, stabilito dall'art. 32, co., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La stazione appaltante, di contro, ha disposto la revoca dell'aggiudicazione (ritualmente impugnata in separato giudizio) e la conseguente segnalazione all'ANAC, in quanto la responsabilità del ritardo nella stipula del contratto sarebbe stata imputabile alla condotta dell'aggiudicatario, il quale aveva posticipato – rispetto al termine pattuito – l'invio della documentazione necessaria a formalizzare il vincolo negoziale. L'ANAC ha, quindi, avviato il procedimento per l'annotazione della vicenda nel casellario dei contratti pubblici, conclusosi con l'annotazione a carico del RTI della delibera di revoca dell'aggiudicazione. Contro detto provvedimento è insorto l'aggiudicatario, il quale ha proposto impugnazione innanzi al TAR del Lazio, sostenendo, inter alia, l'assenza di una valutazione autonoma dell'Autorità e della motivazione circa l'utilità della notizia iscritta nel casellario dei contratti pubblici. La decisione. Il TAR ha rigettato il ricorso. In primo luogo, il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'art. 8, co. 2, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico:
In tale contesto normativo, il Collegio ha sottolineato che l'obbligo di motivazione ricadente sull'ANAC in ordine all'utilità della notizia da annotare sul Casellario può ritenersi alleggerito, in ipotesi come quella di che trattasi e che l'Autorità è tenuta unicamente “ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535)”. Con particolare riferimento alla fattispecie della revoca dell'aggiudicazione, il TAR ha ritenuto che: “il rifiuto opposto dall'operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz'altro nell'alveo applicativo dell'art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico» delle quali l'art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l'iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all'obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 e, ancora più di recente 30 aprile 2024 n. 08540 e 9 luglio 2024, n.13882). I Giudici, ribadendo la natura meramente ordinatoria del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 – posto invero a tutela dell'aggiudicatario, il quale deve poter fare le proprie scelte imprenditoriali entro tempi certi – hanno affermato che: “la facoltà di sciogliersi dal vicolo contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non può essere esercitata dall'impresa aggiudicataria in piena libertà (o comunque assumendo atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine ivi previsto), presupponendo una ingiustificata inerzia addebitabile alla stazione appaltante nella fase susseguente all'aggiudicazione definitiva (si veda T.A.R. Catania, sez. I, 24 luglio 2024, n. 2667)”. Facendo applicazione delle sopra riportate coordinate normative e giurisprudenziali, il TAR, pronunciandosi sul ricorso, lo ha respinto. |