Filodiretto sull’imposta di bollo e diritto di certificato nelle cause matrimoniali e responsabilità genitoriale

La Redazione
01 Ottobre 2024

Con nota del 3 giugno 2024 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha trasmesso al Ministero della Giustizia, il quesito della Procura della Repubblica di Bari volto a chiarire «se siano dovuti l’imposta di bollo e il diritto di certificato per il rilascio del certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003».

La Procura ha messo in evidenza che il versamento del diritto di certificato è dovuto secondo gli importi previsti dall'art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 contiene, tra le altre, una serie di norme in tema di riconoscimento ed esecuzione, in uno Stato membro dell'Unione, delle decisioni rese in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dalle autorità di un altro Stato membro. In particolare, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere eseguite in un altro Stato membro purché siano esecutive nello Stato membro di origine, siano state notificate alla parte tenuta a dar loro esecuzione e siano state dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, nello Stato membro richiesto (artt.28 e 31 Regolamento cit.).

Nel procedimento per ottenere la dichiarazione di esecutività il giudice decide senza la costituzione del contraddittorio fra le parti, ponendo a fondamento della sua decisione i documenti indicati nelle disposizioni comuni (artt.37 e ss. Regolamento cit.) che devono essere depositati dalla parte istante, tra cui il certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine di cui all'art.39 in esame.

La finalità di tali procedimenti è dunque quella di munire la decisione emessa in uno Stato membro di efficacia esecutiva anche in altro ordinamento, per cui non è possibile estendere a queste procedure, nonché al rilascio della certificazione indicata all'art.39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003le regole fiscali tipizzate per i procedimenti di separazione e divorzio dall'art.19 della legge n. 74 del 1987 (come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale n.176/1992 e 154/1999), trattandosi di normativa speciale di stretta interpretazione avente una ratio differente.

Ciò posto, il Ministero della Giustizia ha così risolto la questio: «è dovuto il versamento del diritto di certificato, secondo gli importi previsti dall'art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il rilascio del certificato indicato nell'art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale».

Fonte: (Diritto e Giustizia)

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