Revisione dei prezzi: il diritto del prestatore al riconoscimento non è soggetto a decadenza

04 Ottobre 2024

Non può considerarsi soggetta a decadenza la facoltà del prestatore di servizi di ottenere la revisione dei prezzi; è semmai il diritto di credito al pagamento ad essere soggetto autonomamente a prescrizione secondo i termini ordinari. La stazione appaltante non gode di potere discrezionale nel valutare l'istanza di revisione dei prezzi presentata dal privato.

Il Tribunale Capitolino si pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento di rigetto di un'istanza di revisione dei prezzi formulata dall'operatore economico intervenuta ad anni dalla conclusione del servizio oggetto di gara. Il prestatore del servizio impugnava il diniego opposto chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla rimodulazione del quantum dovuto retroattivamente per la durata dell'affidamento ed il conseguente condanna della P.A. al pagamento del conquibus.

Il Tribunale, anzitutto, ritiene sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo al caso de quo, in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2010 (si trattava di appalto disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 e la disposizione in parola del Codice di rito reca ancora riferimento al relativo art. 115). La pronuncia, in punto, è coerente con la giurisprudenza che afferma come in materia di revisione prezzi la cognizione esclusiva del G.A. sarebbe particolarmente ampia, comprendendo anche le contestazioni riguardanti il quantum debeatur (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 luglio 2023, n. 12916; Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937).

Nel merito del contendere, poi, la revisione prezzi è qualificata come un atto dovuto, non suscettibile di essere messo in discussione unilateralmente dalle parti. Si tratta quindi di una posizione qualificabile in termini di diritto, pertanto non soggetta a decadenza breve. Ulteriormente è interessante notare come il giudice abbia ritenuto che questa posizione giuridica non possa considerarsi rinunciata sol perché non oggetto di riserva o perché le parti hanno alfine concordato di prorogare la durata dell'appalto alle medesime condizioni. In definitiva, la sentenza ritiene che quello alla revisione dei prezzi sia un diritto il cui riconoscimento non è soggetto ad apprezzamento della stazione appaltante e la cui rinuncia non può dedursi in ogni caso da vicende che, pur afferenti al contratto di appalto, gli sono estranee.

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