Decreto ingiuntivo: la fattura elettronica è sufficiente quale titolo esecutivo?

La Redazione
04 Ottobre 2024

Il creditore che voglia ottenere un decreto ingiuntivo non può limitarsi a produrre solo le fatture elettroniche, ma è tenuto a presentare anche l'estratto autentico delle scritture contabili.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Roma ha avallato la tesi, già diffusa tra i giudici di merito (si ricordi, ad esempio, la pronuncia del tribunale di Massa del 21 luglio 2023), per cui non è possibile emanare un decreto ingiuntivo soltanto sulla base delle fatture emesse seppur elettroniche.

La ratio dell'art. 634 c.p.c. relativo alla prova scritta - secondo il giudice - «si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce», per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo.

Alla luce delle suddette considerazioni, la settima sezione civile del tribunale di Roma ha, pertanto, emesso un decreto di richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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