Misure restrittive dell’UE alla Russia: il divieto di consulenza giuridica al governo ed entità non pregiudica il diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale

La Redazione
02 Ottobre 2024

Con sentenza del 2 ottobre 2024 (cause T-797/22 e T-798/22), Il Tribunale dell'UE ha ritenuto valido il divieto di fornire servizi legali al governo russo e entità stabilite in Russia, rientrante nell'applicazione delle misure restrittive legate alla guerra in Ucraina. Il Tribunale, ribandendo l'importanza del diritto fondamentale di qualsiasi persona di farsi consigliare da un avvocato al fine di svolgere, prevenire o anticipare un procedimento giurisdizionale, ha stabilito che il divieto in questione non pregiudica il diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale non applicandosi ai servizi di consulenza giuridica connessi a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali. 

Nel 2022, in risposta all'intensificarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive volte a far pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione. Tra le misure adottate figura il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica (Il Consiglio ha introdotto tale divieto mediante il regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, il regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento n. 833/2014, e il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento n. 833/2014).

Fatte salve talune eccezioni ed esenzioni, tali atti vietano a chiunque possa prestare servizi di consulenza giuridica (esercitando la professione, segnatamente, nel territorio dell'Unione) di fornire tali servizi al governo russo e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia. Il divieto mira ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia.

Alcuni ordini forensi belgi, tra cui l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine neerlandese degli avvocati del foro di Bruxelles), alcuni avvocati belgi, l'Ordre des avocats à la cour de Paris (Ordine degli avvocati di Parigi) e uno dei suoi membri, nonché l'associazione A. E., hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea una domanda di annullamento di tale divieto. Quest'ultimo sarebbe, a loro avviso, privo di motivazione e violerebbe i diritti fondamentali che garantiscono l'accesso alla consulenza giuridica di un avvocato, il segreto professionale dell'avvocato, il dovere di indipendenza degli avvocati, i valori dello Stato di diritto, nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

Il Tribunale respinge i tre ricorsi.

Esso ricorda che qualsiasi persona ha il diritto, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a una tutela giurisdizionale effettiva, la quale include il diritto di farsi consigliare e rappresentare da un avvocato in un contesto contenzioso, attuale o probabile. Esso ritiene che tale diritto non sia rimesso in discussione dal divieto controverso.

Esso precisa al riguardo che il divieto generale di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo e a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Russia non riguarda i servizi di consulenza giuridica forniti in collegamento con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale. Il divieto è quindi applicabile solo alle consulenze giuridiche che non hanno alcun collegamento con un procedimento giurisdizionale. Il Tribunale aggiunge che le consulenze giuridiche fornite a persone fisiche, segnatamente, non rientrano nella sfera di applicazione del divieto.

Per quanto riguarda le deroghe  al divieto, il Tribunale ritiene che esse non comportino, di per sé, un'ingerenza nella tutela del segreto professionale dell'avvocato. Esso precisa, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti, allorché definiscono le modalità di attuazione delle procedure di esenzione, a vigilare sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'indipendenza dell'avvocato al fine di garantire il diritto dei singoli ad un ricorso effettivo, in contesti che includono un collegamento con un procedimento giurisdizionale, il Tribunale considera che il divieto controverso non si applica ai servizi di consulenza giuridica forniti da un avvocato e che presentano un collegamento con un procedimento giurisdizionale, e non comporta quindi alcuna ingerenza nell'indipendenza dell'avvocato.

Il Tribunale aggiunge che il ruolo fondamentale dell'avvocato nel rispetto e per la difesa dello Stato di diritto può essere sottoposto a limitazioni. Infatti, tale ruolo può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione, a condizione che esse non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che pregiudichi la sostanza stessa del ruolo affidato agli avvocati in uno Stato di diritto.

Secondo il Tribunale, il divieto controverso, come delimitato dalle disposizioni di eccezione e di esenzione, persegue effettivamente obiettivi di interesse generale, senza pregiudicare la sostanza stessa del ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica.