Interesse ad impugnare le delibere della giunta municipale di consiglieri e assessori comunali: sorge in caso di lesione del diritto all’ufficio della carica istituzionale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
04 Ottobre 2024

La legittimazione a ricorrere dei consiglieri e degli assessori comunali avverso gli atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale sussiste nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello “ius ad officium”. La legittimazione a ricorrere può predicarsi solamente nell'ipotesi in cui gli atti di un organo di governo del comune siano idonei a incidere sulle competenze riservate ad un altro organo e quest'ultimo sia stato escluso dal circuito procedimentale di verifica della legittimità e opportunità di tale determinazione, venendo, in sostanza, esautorato ab externo delle competenze (delineate dalla legge o dallo statuto) ad esso riservate.

La ricorrente, premessa la sua qualità di elettrice e di consigliere comunale , impugnava le delibere della Giunta comunale del Comune di appartenenza lamentando l'irregolare convocazione dell'organo che le aveva adottate, ovvero il vulnus alle sue prerogative consiliari, recato dai deliberati della giunta municipale che non potevano e non dovevano arrivare in consiglio comunale geneticamente viziati dalla mancata convocazione di un componente della giunta.  

Il Comune intimato eccepiva, tra le altre, l' inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo alla ricorrente, la quale agiva solo «quale cittadina elettrice del Comune e quale consigliere componente l'attuale Consiglio Comunale», quindi in assenza di una situazione giuridica personale qualificata e differenziata tale da riconoscere alla stessa ricorrente la titolarità di un interesse legittimo e la conseguente legittimazione processuale.

Tanto premesso, il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere , evidenziando che il consigliere comunale, al pari del Sindaco e degli Assessori, può legittimamente esercitare la generale legittimazione al ricorso solo quando viene in rilievo una lesione diretta delle sue prerogative, ossia del munus che gli viene riconosciuto dall'ordinamento.

Invero, la legittimazione a ricorrere può predicarsi solamente nell'ipotesi in cui gli atti di un organo di governo del comune siano idonei ad incidere sulle competenze riservate ad un altro organo e quest'ultimo sia stato escluso dal circuito procedimentale di verifica della legittimità e opportunità di tale determinazione, venendo, in sostanza, esautorato ab externo delle competenze (delineate dalla legge o dallo statuto) ad esso riservate.

In altre parole, la legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza sussiste nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello “ius ad officium”, limiti che non appaiono violati nel caso in cui emergono motivi di ricorso afferenti a meri profili di legittimità dell'azione amministrativa non incidenti sulla posizione giuridica del ricorrente, in qualità di consigliere comunale.

Invero, solo la lesione diretta ed immediata del diritto all'ufficio della predetta carica istituzionale può fare sorgere la legitimatio, ovvero l'interesse personale al ricorso al fine del ripristino della situazione sostanziale lesa, attraverso la rimozione della situazione antigiuridica affidata all' organo giurisdizionale.

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