Comunicazione telematica al PM degli atti del giudice e termini per l’impugnazione
07 Ottobre 2024
Massima Fino alla adozione dei regolamenti di cui all'art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 l'art. 153 comma 2 c.p.p. deve ritenersi applicabile nella versione precedente alla novella legislativa dianzi indicata di tal che il termine per proporre impugnazione decorre, per il PM, dalla consegna di copia dell'atto, a cura della cancelleria del giudice, nella sua segreteria, con conseguente irrilevanza, ai fini del computo di detto termine, di comunicazioni dei provvedimenti del giudice compiute mediante sistemi telematici. Il caso Il GIP del Tribunale di Tivoli disponeva, con ordinanza, la revoca di un decreto di sequestro preventivo di un'area e dei manufatti ivi esistenti per i quali era stato ritenuto il fumus del reato di cui all'art. 44 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001. Avverso detta ordinanza proponeva appello il PM presso quel Tribunale, in data 1° settembre 2023, che era accolto dal Giudice della impugnazione cautelare, con conseguente ripristino del titolo cautelare reale. Era proposto, quindi, nell'interesse degli indagati, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione nel quale era dedotta, tra gli altri motivi, la tardività dell'appello del PM siccome lo stesso PM avrebbe prodotto, all'udienza camerale dinanzi al Tribunale del Riesame, una “asseverazione” con la quale si certificava che il provvedimento del GIP sarebbe giunto presso quell'Ufficio il 21 luglio 2023, di tal che il termine per la impugnazione sarebbe spirato il 31 luglio 2023 con conseguente inammissibilità dell'appello siccome proposto solo in data 1° settembre 2023. Si lamentava, poi, la violazione di legge, nella parte in cui era stata ritenuta, dal Tribunale del Riesame, sufficiente, in senso contrario, una attestazione della segreteria del PM con la quale il funzionario si sarebbe limitato a certificare di aver preso cognizione del provvedimento del GIP solo in data 23 luglio 2021, facendo, quindi, prevalere il principio della conoscenza reale dell'atto in luogo della conoscenza legale. La questione I giudici di legittimità sono stati, quindi, chiamati a valutare se la certificazione dell'arrivo, mediante il sistema telematico, del provvedimento del GIP, in data 21 luglio 2023, fosse da considerarsi idonea a determinare la decorrenza del termine per la relativa impugnazione – e in caso di risposta positiva alla questione - dichiarare fondato il ricorso annullando l'ordinanza del Tribunale del Riesame, posta la inammissibilità dell'appello del PM o, viceversa, ritenere applicabile la disciplina dell'art. 153 comma 2 c.p.p. antecedente alla riforma c.d. Cartabia, attesa la mancata entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 87 del medesimo decreto, con conseguente rilevanza, ai fini del decorso dell'indicato termine, unicamente del deposito dell'atto nella segreteria del PM, avvenuto in data 23 luglio 2023 e relativa, quindi, ammissibilità del suo appello. La soluzione giuridica Come dianzi evidenziato, con la pronuncia indicata, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la comunicazione del 21 luglio 2023 era stata effettuata dalla cancelleria del GIP del Tribunale di Tivoli non mediante la consegna di copia dell'atto nella segreteria del Pubblico Ministero, ma mediante un sistema di notifiche telematiche e, dunque, attraverso uno strumento non previsto dall'art. 153 comma 2 c.p.p., applicabile nella versione precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022, posto che “non sono stati adottati i regolamenti di cui all'art. 87 del decreto medesimo” alla cui emanazione è condizionata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni – compreso l'art. 153 c.p.p. in esame – in tema di notificazione e comunicazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale. I giudici di legittimità hanno evidenziato, quindi, che per la decorrenza del termine per impugnare rileva unicamente la consegna di copia dell'atto nella segreteria del PM. La Corte di Cassazione ha pure osservato come, del resto, detta disposizione neppure aveva subito modifiche ad opera della l. n. 221/2012 che non richiamava l'art. 153 c.p.p., pur intervenendo sulla disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche. La pronuncia valorizza il percorso seguito dai giudici di merito nella parte in cui hanno osservato come non possa ritenersi ammissibile, alla mancata operatività del processo penale telematico, alcun tipo di surroga, neppure mediante il ricorso alla disciplina emergenziale pandemica che pure aveva previsto (art. 24 d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020) il deposito – dalle parti private – di memorie, documenti, richieste e istanze presso gli Uffici della Procura della Repubblica attraverso apposito portale siccome nulla era stato stabilito al riguardo quanto ai provvedimenti emessi dal giudice da comunicare alle parti. Era altresì precisato che l'ordinanza di revoca del sequestro non era stata, peraltro, neppure trasmessa all'indirizzo PEC della segreteria del PM, ma ad un diverso indirizzo della Procura della Repubblica neanche inserito tra quelli degli uffici giudiziari indicati nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia emanato il 9 novembre 2020. Osservazioni Come è noto, l'art. 153 comma 2 c.p.p., nella formulazione previgente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022, prevede, mediante il rinvio alla disciplina di cui all'art. 148 comma 1 c.p.p., che le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero debbano compiersi, a cura della cancelleria del giudice, mediante la consegna dell'atto al PM. Con la novella del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) le modalità con le quali dette comunicazioni a cura della cancelleria del giudice saranno effettuate dal Pubblico Ministero seguiranno la progressiva informatizzazione del procedimento penale con esecuzione della procedura con le modalità telematiche. Come è altrettanto noto, l'entrata in vigore di dette modalità telematiche di comunicazione è stata differita, ai sensi dell'art. 87 del citato d.lgs. n. 150/2022, all'entrata in vigore dei relativi regolamenti previsti dalla stessa novella legislativa. In assenza, quindi, di detti regolamenti deve applicarsi la normativa previgente che fa decorrere il termine per proporre impugnazione dal momento della consegna dell'atto, comunicato dalla cancelleria del giudice, alla segreteria del PM. La possibile anticipazione dell'utilizzo delle modalità telematiche di comunicazioni di atti dal giudice al PM è stata già oggetto di esame ad opera della giurisprudenza che, nel tempo, ha adottato linee ermeneutiche rigorosamente agganciate al dato normativo che hanno respinto analisi evolutive della normativa vigente idonee a determinare l'ampliamento, sul tema, delle scelte legislative pure limitate a casi specifici e compiutamente individuati. Ed, infatti, è stato considerato non consentito alla cancelleria del giudice di effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica personale o anche certificata (PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 c.p.p. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis), d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 con ciò confermando, anche in tal caso, come i termini per la proposizione dell'appello decorrano dal giorno in cui la parte pubblica abbia avuto materiale consegna del provvedimento da impugnare o dell'avviso di deposito dello stesso. E non si è dato corso ad alcuna interpretazione estensiva neanche dei contenuti della disciplina emergenziale pandemica, che pure aveva previsto il deposito di memorie e documenti oltre che di richieste e di istanze presso gli uffici della Procura della Repubblica attraverso apposito portale (art. 24 l. n. 176/2020) siccome, non avendo il legislatore in alcun modo disciplinato il regime giuridico dei provvedimenti emessi dal giudice da comunicare alle parti, essi dovevano considerarsi esclusi dalla indicata emergenziale disposizione di legge. Dette pronunce si inseriscono nel solco tracciato da precedenti sentenze della Corte di Cassazione che pure nel procedimento di prevenzione hanno escluso l'ammissibilità di notificazioni mediante l'uso della PEC effettuate dalla cancelleria del giudice al pubblico ministero. Le descritte scelte ermeneutiche della giurisprudenza di merito e di legittimità, con particolare riferimento alla pronuncia in commento, devono ritenersi condivisibili. Gli uffici giudiziari sono alle prese, infatti, con una complessiva e progressiva informatizzazione del procedimento penale che ha determinato l'utilizzo, con notevole celerità, di diversi applicativi finalizzati alla creazione di scrivanie e fascicoli virtuali nella diretta gestione dei magistrati e dei funzionari amministrativi. Ebbene l'interpretazione rigorosa della giurisprudenza che ha respinto, nel tempo, ogni possibile anticipazione dell'ambito di applicabilità di notifiche e comunicazioni telematiche, precludendo i relativi effetti sulla progressione del procedimento penale, oltre ad essere pienamente aderente al dato normativo, ha pure l'indubbio merito di consentire agli operatori - nel percorso che condurrà alla piena operatività del processo penale telematico - di seguire la scansione temporale prevista dalle norme e di utilizzare interamente i tempi che lo stesso legislatore ha evidentemente “garantito” agli uffici giudiziari per consentirgli di essere, poi, operativi al momento della sua effettiva attivazione. Una progressione scansionata che appare fondamentale per accompagnare “per mano” il neonato processo penale telematico nei suoi primi passi ed evitare ostacoli che potrebbero rallentarne il suo percorso verso il futuro della giurisdizione. |