Revisione prezzi: deve essere calcolata utilizzando l’indice FOI in assenza del calcolo dei costi standardizzati previsto dal Codice dei contratti pubblici del 2006

10 Ottobre 2024

In mancanza del calcolo dei costi standardizzati di cui all'art. 7 d.lgs. n. 163/2006, la revisione prezzi va operata applicando l'indice FOI; tale previsione costituisce poi una clausola imposta, che va inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi volute dalle parti.

Il caso. La ricorrente contestato i criteri di calcolo utilizzati dalla stazione appaltante per applicare l'istituto della revisione prezzi di cui agli artt. 7 e 115 d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis vigente in relazione ai fatti di causa. In particolare, la stazione appaltante ha ritenuto di applicare l'indice FOI, mentre la ricorrente sostiene di aver diritto ad ottenere il corrispettivo revisionale computato in misura maggiore in base all'applicazione dell'indice Istat energia (o produzione gas naturali, che all'epoca coincidevano)

La soluzione del TAR Lazio. Il Tar Lazio si è dapprima soffermato sul regime normativo previsto dal Codice appalti del 2006 per l'istituto della revisione prezzi.

Nello specifico, gli artt. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, nonché l'art. 115 del Codice del 2006 escludono il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione del corrispettivo nei contratti di durata in via automatica, sottoponendolo, piuttosto ad un obbligo per l'amministrazione di inserire nel contratto una clausola che regoli la revisione prezzi e ad un procedimento amministrativo per l'applicazione della revisione prezzi, basato sull'istruttoria da parte dei dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio o dall'ISTAT.

Ne consegue, prosegue il TAR Lazio, che la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo in punto di an, stante la facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Cons. Stato, n. 2860/2020).

In termini concreti è sempre necessaria l'attivazione, su istanza di parte, di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione svolge l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che sfocia nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo o in caso contrario che nega tale riconoscimento.

Quanto all'indice da utilizzare per il calcolo del compenso revisionale, il TAR Lazio precisa che - come ha avuto più volte modo di ribadire la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, sent. 20 novembre 2015) - in mancanza del calcolo dei costi standardizzati di cui all'art. 7 d.lgs. n. 163/2006 la revisione va operata applicando l'indice FOI; tale previsione costituisce poi una clausola imposta, che va inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi volute dalle parti.

Infine, il giudice amministrativo ha ribadito anche che l'indice FOI costituisce il limite massimo oltre il quale l'operatore economico che ha eseguito il contratto non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale, essendo quindi inapplicabile il più elevato indice “Energia” invocato dal ricorrente.

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