Difetto di giurisdizione: riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario di appello in caso di cassazione della declaratoria della giurisdizione del G.A.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
08 Ottobre 2024

La Corte chiarisce che in tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. nel caso in cui una sentenza Consiglio di Stato, che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo, sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado.

La Suprema Corte a sezioni unite con l'ordinanza in esame ha affrontato la questione della mancata e/o erronea declinatoria della giurisdizione alla luce dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. e la modifica dell'art. 354 c.p.c., per cui le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado sono limitate ai soli casi di violazione del contraddittorio e di nullità assoluta e insanabile della pronuncia e del procedimento.

Nella specie le Sezioni Unite si sono pronunciate sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che aveva riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. c), c.p.a., trattandosi di una controversia avente ad aggetto l'applicazione della penale per inadempimento del contratto di trasporto marittimo stipulato con il vettore convenuto, e, dunque, afferente la materia della “vigilanza sui trasporti”. La Regione Siciliana ricorreva per Cassazione e denunciava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Innanzi tutto, la Suprema Corte ha richiamato la propria pronuncia sul regolamento di giurisdizione proposto in un giudizio analogo dinnanzi al giudice ordinario dalle medesime parti con il medesimo oggetto relativo all'adeguamento del corrispettivo, quale penale contrattuale. Tale precedente decisione spiega effetto nella controversia all'esame, ai sensi dell'art. 59, comma 1, l. n. 69/2009, che ha codificato il consolidato principio della c.d. efficacia panprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione rese dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento o di ricorso ordinario, in caso di identità sia dei soggetti, sia della causa petendi, che del petitum sostanziale, a prescindere dal petitum formale.

In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice ordinario avanti al quale la causa deve essere riassunta è la Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia. Ciò in quanto a seguito del novellato art. 354, comma 3, c.p.c. in caso di declaratoria di giurisdizione del giudice di appello, negata dal giudice di primo grado, è escluso il rinvio della causa davanti a quest'ultimo che, invece, deve trattenerla presso di sé.

Ad avviso della Suprema Corte la medesima conclusione si impone se la giurisdizione del giudice ordinario sia stata negata in appello dal CGARS o dal Consiglio di Stato, poiché l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. ha limitato le ipotesi di rinvio al giudice di primo grado , così che la illegittima declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario è allineata alle ipotesi in cui il giudizio di primo grado si chiuda con una sentenza in rito che rilevi l'esistenza di condizioni ostative alla decisione di merito che il giudice di appello reputi insussistenti

Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato che, anche in caso di mancata declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo di appello, se la Corte di cassazione riconosce la giurisdizione del giudice ordinario , il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice civile di secondo grado. Ciò perché la mancanza della declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo non è un' anomalia processuale equiparabile alle ipotesi delle più gravi difformità previste dall'art. 354 c.p.c., ma piuttosto può ritenersi allineata al caso del giudice civile di appello che illegittimamente neghi di avere giurisdizione.   

Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che si deve evitare una disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame e il caso in cui la Corte regolatrice cassi la sentenza della corte di appello che abbia declinato la giurisdizione. In entrambi le ipotesi non è stato svolto l'accertamento di merito da parte del giudice munito di giurisdizione, dal momento che la pronuncia della Corte di cassazione segue provvedimenti che hanno impropriamente escluso che tale giudice civile fosse munito della giurisdizione. Il giudice amministrativo di appello ha deciso la causa nonostante il difetto di giurisdizione e quello ordinario di appello, che ne era munito, non l'ha decisa affatto, dando atto di esserne carente.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermano che nelle due citate ipotesi l'ulteriore corso del procedimento deve seguire lo stesso binario , poiché il procedimento deve essere trattato e deciso da un giudice civile che non si è ancora pronunciato nel merito, per cui l'avvio della nuova fase, conseguente alla cassazione con rinvio, deve svolgersi avanti al giudice di secondo grado. Diversamente alla stessa situazione concernente la mancanza di una decisione di merito del giudice civile munito di giurisdizione, farebbero irragionevolmente seguito percorsi processuali differenziati, l'uno in unico grado, l'altro in doppio grado.

In conclusione, la Suprema Corte a sezioni unite ha enunciato il seguente principio di diritto:  «In tema di giurisdizione , a seguito dell' abrogazione dell' art. 353 c.p.c ., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado».  

La Corte di cassazione a sezioni unite in accoglimento del ricorso ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con rinvio della causa alla Corte di appello territorialmente competente.

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