Conflitto di giurisdizione: inammissibile se una delle due decisioni è adottata in sede cautelare

Redazione Scientifica Processo amministrativo
10 Ottobre 2024

È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione se una delle due decisioni, con cui entrambi i giudici hanno declinato la propria giurisdizione, sia stata adottata in sede cautelare.

Nel caso Sezioni Unite civili della Suprema Corte sono state chiamate a pronunciarsi sul conflitto negativo sollevato dal TAR per la Calabria, a fronte di un provvedimento declinatorio della giurisdizione pronunciato dal giudice ordinario all'esito di un giudizio cautelare.

In particolare, un'amministrazione comunale aveva deliberato la risoluzione automatica di un contratto di costruzione e la gestione ventennale di impianti fotovoltaici, a seguito della revoca dei benefici economici incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte del gestore dei servizi energetici. La società contraente e il Comune ricorrevano entrambi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale ordinario, per chiedere, rispettivamente, un provvedimento che in via d'urgenza “ disapplicasse ” la delibera comunale di risoluzione del contratto e imponesse la pattuizione di un nuovo piano economico finanziario, nonché l'individuazione di un nuovo gestore di energia; il Comune, invece, chiedeva un provvedimento che in via d'urgenza ordinasse il rilascio delle aree ove sorgevano gli impianti fotovoltaici.

Il Tribunale, riuniti i due ricorsi cautelari , dichiarava il proprio difetto di giurisdizione su entrambe le domande, in quanto l'oggetto della controversia riguardava una “ concessione di beni e servizi pubblici ”, che, in quanto tale, rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. b) e c), c.p.a. Successivamente, la società contraente impugnava avanti al TAR della Calabria la citata delibera del Comune chiedendo la sua sospensione in via cautelare e la condanna del Comune alla rideterminazione delle condizioni del rapporto concessorio . Il TAR Calabria con ordinanza sollevava un conflitto negativo di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritendo che la controversia riguardava l'esecuzione del contratto e non la legittimità dei provvedimenti, a cui conseguiva la sua stipula. 

Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno dichiarato il conflitto inammissibile sulla base del consolidato principio per cui  «ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione d'ufficio, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69/2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all'esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata, come nella fattispecie, in sede cautelare» (ex multis, Cass., sez. un., ord. 14 settembre 2022, n. 26988).

Al riguardo la Corte ha affermato che un provvedimento cautelare è insuscettibile di acquisire l'efficacia del giudicato , di modo che, anche se tale provvedimento avesse erroneamente individuato il giudice munito di giurisdizione, tale statuizione non impedirebbe al giudice del merito di correggerla.

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