Opposizione di terzo: oggetto del giudizio ed interesse a ricorrere
11 Ottobre 2024
I ricorrenti impugnavano l' ordinanza del TAR con la quale si era data risposta ai chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta, nominato con sentenza dello stesso TAR, emessa al fine di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, il provvedimento del predetto commissario ad acta , reso in esecuzione della suindicata ordinanza, nonché i consequenziali atti del commissario per eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui il giudice dell' ottemperanza avrebbe integrato e non meramente eseguito il dictum del giudice civile. Tuttavia, il ricorso non era stato proposto avverso la sentenza di ottemperanza. Tanto premesso, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere lo stesso stato proposto quale opposizione di terzo e non quale ordinaria azione di annullamento, posto poi che l'opposizione avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della sentenza di ottemperanza e non, invece, della sola ordinanza. Il collegio ha evidenziato che il provvedimento giurisdizionale, in tesi, lesivo delle posizioni dei ricorrenti non è l'ordinanza del TAR, di risposta ai chiarimenti richiesti dal commissario ad acta, bensì la sentenza del medesimo giudice amministrativo , che ne costituisce il presupposto logico-giuridico. E invero, se da un lato è indubbio che l' interesse concreto e attuale all'opposizione della sentenza può ancorarsi al momento di adozione dell'ordinanza, è altrettanto vero che tale circostanza non esime la parte ricorrente dall'articolare il gravame anche avverso la sentenza di ottemperanza. Per quanto innanzi, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. si sarebbe dovuta proporre avverso la sentenza e non già avverso la sola ordinanza. In conclusione: l'opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. con cui si contesta l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario deve avere ad oggetto la sentenza emessa dal giudice ex art. 114, comma 4, c.p.a. e non già l'ordinanza con cui il Tribunale ha reso successivi chiarimenti richiesti dal commissario ad acta nominato ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., giacché quest'ultimo provvedimento giurisdizionale può rilevare solo ai fini dell'insorgenza dell' interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. |