Il disconoscimento del documento telematico
14 Ottobre 2024
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma l'ormai consolidato orientamento in tema di disconoscimento/contestazione in giudizio di prove documentali prodotte su formati fotostatici o su file, richiamando esplicitamente i principi già individuati con la sentenza n. 1324/2022. Il disconoscimento in giudizio In primo luogo, un punto fermo: in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle copie all'originale venga compiuta (a pena di inefficacia) mediante una dichiarazione che evidenzi - in modo chiaro ed univoco - sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale; non sono infatti sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Tale principio ha carattere generale e non v'è quindi ragione di non estenderlo ai casi in cui il documento contestato sia stato prodotto su file e riproduca un documento che in origine era analogico. Peraltro, siffatta ricostruzione trae diretta origine dalla lettera delle norme in gioco, prima fra tutti l'art. 22 commi 3 e 4, d.lgs. 82/2015, applicabile ratione temporis, secondo cui: «3. le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente riconosciuta. 4. Le coppie formate dai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico e sono idonea ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge salvo quanto previsto dal comma 5.» Si tratta di disposizioni perfettamente in linea con l'art 2712 c.c. secondo cui: «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e virgola in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.» Le attestazioni di conformità, sono sempre necessarie? Le norme rilevanti non parlano di «attestazione di conformità» bensì di disconoscimento puntuale della documentazione prodotta e, pertanto, occorre chiedersi quando l'attestazione di conformità sia effettivamente necessaria. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente in cassazione lamentava che le prove documentali prodotte da controparte nei giudizi di merito fossero state allegate senza l'attestazione di conformità agli originale e, pera tale motivo, esse non avrebbero potuto formare oggetto di prova. La Corte di Cassazione si discosta da questa difesa e precisa che l'attestazione di conformità è richiesta con riguardo agli atti processuali di parte o del giudice (così art. 16-decies d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012) e non ai documenti telematici in genere. Ciò significa che per le copie di atti che, ad esempio, sono destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande trovano applicazione le ordinarie regole stabilite dal giudice civile in tema di efficacia contestazione e riconoscimento delle scritture private e degli atti pubblici. Ne consegue che: a) sulle copie informatiche degli atti processuali di parte, depositate con modalità telematiche, può porsi il problema della necessaria attestazione di conformità, quando la loro produzione in giudizio svolge una funzione essenziale per l'instaurazione, lo svolgimento e la definizione del giudizio ed è, quindi, necessario che ne sia confermata la provenienza dal difensore che è l'unico soggetto legittimato a formare gli originali e comunque unico soggetto competente a rendere l'attestazione. b) Mentre, per quanto riguarda le prove documentali, allegate in copia, la loro origine conformità all'originale può essere determinata applicando le normali regole del codice civile e ciò a prescindere dal fatto che siano depositate fisicamente in versione analogica o telematicamente in quelle informatica. Il ricorso viene quindi rigettato. (fonte: dirittoegiustizia.it) |