È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE 18 novembre 2024 (Serie L) la Direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (“Product Liability Directive” – c.d. PLD), che abroga - a decorrere dal 9 dicembre 2026 - la Direttiva 85/374/CEE.
La Direttiva entra in vigore l'8 dicembre 2024 (20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: art. 23) e gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026 (art. 22).
Le nuove disposizioni nascono dall'esigenza di adeguarsi alle caratteristiche digitali dei molti prodotti in circolazione, agli sviluppi tecnologici, compresa l'intelligenza artificiale (AI), ai nuovi modelli imprenditoriali e ai nuovi operatori di mercato, quali le piattaforme online.
La Direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 (art. 2 c. 1).
Non si applica, invece (art. 2 c. 2 e 3):
- al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale;
- ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
Tra le principali novità, segnaliamo:
- l'estensione della nozione di «prodotto» che comprende «ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software» (art. 4 n. 1);
- la nuova definizione di «file per la fabbricazione digitale», ossia una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti, e di «piattaforma online» (art. 4 n. 2);
- la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno: la richiesta potrà essere avanzata non solo dalla persona fisica che ha subito il danno cagionato da un prodotto difettoso (c.d. danneggiato), ma anche dalla persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale oppure la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale (art. 5);
- l'estensione delle tipologie di danni risarcibili, comprendendo oltre ai danni materiali (ad esempio, la distruzione di beni), anche quelli non materiali (ad esempio le conseguenze psicologiche e i danni derivanti dalla perdita o dalla corruzione di dati digitali, come la cancellazione di file da un dispositivo) (art. 6);
- la semplificazione dell’accesso agli elementi di prova: i consumatori danneggiati potranno richiedere e ottenere informazioni pertinenti dai produttori, agevolando la dimostrazione delle proprie ragioni davanti agli organi giurisdizionali nazionali (art. 9);
- la riduzione dell'onere della prova a carico dei consumatori. In situazioni in cui dimostrare la difettosità di un prodotto o il nesso causale con il danno risulti particolarmente complesso, i giudici possono accettare che il consumatore dimostri soltanto la probabilità che il prodotto fosse difettoso o che tale difettosità abbia rappresentato una causa probabile del danno subito (art. 10);
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l'estensione del periodo di scadenza del diritto al risarcimento, che, in situazioni eccezionali, può raggiungere anche i 25 anni (art. 17).