Politica d'asilo: per il diniego della protezione internazionale il paese terzo d’origine deve ritenersi sicuro in tutto il suo territorio
09 Ottobre 2024
La Corte di giustizia precisa le condizioni per la designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come paesi di origine sicuri ai sensi della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). Essa ritiene che il fatto che un paese terzo deroghi agli obblighi derivanti dalla CEDU non escluda che esso possa essere designato come tale. Le autorità degli Stati membri devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione del diritto di deroga siano atte a mettere in discussione tale designazione. Peraltro, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro soltanto per una parte del suo territorio. Inoltre, il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d'ufficio, nell'ambito dell'esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri. Nel 2022, CV, cittadino moldavo, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. A sostegno della sua domanda, CV ha menzionato le minacce di cui era oggetto in Moldova da parte di persone che lo avrebbero aggredito in passato e che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare. Egli ha altresì dichiarato di non voler rientrare nella sua regione d'origine, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le autorità ceche hanno respinto tale richiesta tenendo, in particolare, conto del fatto che la Moldova, ad eccezione della Transnistria, era stata designata paese di origine sicuro. Orbene, CV non era riuscito a dimostrare che tale designazione non varrebbe nel suo caso particolare. Investita del ricorso di CV contro il rigetto della sua domanda, la Corte regionale di Brno (Repubblica ceca) ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni concernenti l'interpretazione della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale. La Corte rileva, anzitutto, che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato paese di origine sicuro per il solo fatto che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Infatti, la dichiarazione di ricorso a tale deroga non consente, di per sé, di concludere né che siano stati effettivamente adottati provvedimenti in deroga né quali siano la loro natura e la loro portata. Tuttavia, il fatto di invocare il diritto di deroga deve indurre le autorità competenti degli Stati membri a valutare se le condizioni della sua attuazione siano tali da mettere in discussione tale designazione. La Corte considera poi che il diritto dell'Unione non consente attualmente agli Stati membri di designare come paese di origine sicuro solo una parte del territorio del paese terzo interessato. I criteri che consentono di designare un paese terzo come paese di origine sicuro devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo territorio. Infine, la Corte rileva che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro, deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative a tale designazione. Pertanto, nell'ambito dell'esame del ricorso proposto dinanzi ad essa, la Corte regionale di Brno deve prendere in considerazione la deroga da parte della Moldova ai suoi obblighi previsti dalla CEDU, nonché la violazione, da parte della Repubblica ceca, della condizione secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio. |