La prosecuzione del giudizio a seguito del decesso del genitore affidatario in via esclusiva del minore risponde al superiore interesse morale e materiale del minoreFonte: Trib. Pisa , 23 luglio 2024
14 Ottobre 2024
Massima In caso di decesso del genitore cui è stato affidato in via esclusiva il figlio minore, il procedimento pendente di affidamento non si estingue, e il Tribunale deve accertare la capacità genitoriale del genitore superstite, tutelando il preminente interesse del minore. Il caso Il provvedimento del Tribunale di Pisa solleva diverse questioni importanti riguardanti la tutela del minore e la responsabilità genitoriale in un contesto di violenza domestica e decesso del genitore affidatario. La vicenda analizzata dal Tribunale di Pisa trae origine dalla domanda della madre per ottenere l’affidamento esclusivo ed il collocamento del figlio minore, giustificando detta richiesta dai sedicenti comportamenti violenti del padre del bambino a danno della stessa. Aderendo alla domanda della ricorrente, con decreto ex 473-bis.15 c.p.c. il Tribunale adito emetteva provvedimenti indifferibili affidando il minore in via esclusiva alla madre, ed autorizzando la stessa ad esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva, anche per quanto riguarda le questioni di maggiore interesse per il minore, collocava il minore presso la madre e disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisponessero l’organizzazione degli incontri protetti tra padre e figlio con relazione da parte degli stessi circa gli andamenti dei predetti incontri. Nelle more del procedimento, tuttavia, decedeva la madre del bambino, che veniva così dal Tribunale di Pisa temporaneamente affidato all’Ente territorialmente competente e, su indicazione dei Servizi sociali, collocato temporaneamente presso la nonna materna. Fermi sempre gli incontri regolamentati e protetti con il padre, l’Autorità procedente, escludeva l’ipotesi di estinzione del giudizio, nominava nell’interesse del minore un Curatore speciale e disponeva altresì che venisse indagata ed esaminata la capacità genitoriale del genitore superstite. Il procedimento restava così incardinato e venivano disposte ulteriori indagini socio-familiari per valutare la possibilità di un collocamento futuro del figlio presso il padre. La questione In caso di decesso del genitore affidatario esclusivo, il Tribunale è tenuto a estinguere il procedimento di affidamento o deve procedere all'accertamento della capacità genitoriale del genitore superstite, nel rispetto del preminente interesse del minore? Le soluzioni giuridiche Alla questione, il Tribunale di Pisa, con provvedimento n. 5687/2024 del 24.07.2024 risponde escludendo l’ipotesi di estinzione del giudizio, che, al contrario, dovrà proseguire a tutela e nell’interesse del minore coinvolto. La decisione de quo è improntata quindi sulla tutela dell'interesse superiore del minore, che viene considerato prioritario rispetto alle altre questioni. Il Tribunale di Pisa, subordinando la possibilità di un eventuale recupero del legame padre-figlio a un percorso di riabilitazione e monitoraggio, ha così adottato un approccio giustamente prudente, evitando decisioni affrettate riguardo alla collocazione del minore presso il genitore superstite (il padre), soprattutto in presenza di accuse di violenza come denunciate dalla madre. Questo rappresenta un approccio equilibrato che bilancia l’esigenza di protezione del minore con il diritto del genitore di recuperare un ruolo attivo nella vita del figlio, ma solo previa verifica delle sue capacità genitoriali e del completamento dei percorsi di supporto richiesti. Osservazioni La decisione del Tribunale di Pisa qui in commento è improntata sulla tutela dell'interesse superiore del minore, che viene considerato prioritario rispetto alle altre questioni, soprattutto in presenza di accuse di violenza, ivi compresa l'interruzione del procedimento per morte della parte ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Detta pronuncia se da un lato riflette l'importanza attribuita agli ascendenti come figura di riferimento in situazioni di difficoltà familiare, dall'altro, conferma il ruolo centrale dei Servizi Sociali e degli esperti psicologici, incaricati di monitorare il rapporto padre-figlio e di valutare le capacità genitoriali del genitore superstite, al quale eventualmente affidare in futuro il figlio. In sintesi, il provvedimento n. 5687/2024 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.07.2024 sottolinea la necessità di un approccio prudente e graduale, con un equilibrio tra la tutela del minore e la possibilità di un eventuale recupero del legame con il genitore superstite, a condizione che quest'ultimo dimostri adeguate competenze genitoriali e partecipi attivamente ai percorsi di supporto richiesti. |