PTT: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al domicilio digitale speciale
15 Ottobre 2024
Con il provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell'art. 60-ter, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. Il domicilio digitale speciale, presso cui ricevere sia atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia atti e comunicazioni per i quali la notifica non è prescritta, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. La data di messa a disposizione del servizio sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul medesimo sito. L'Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per la verifica della sua esistenza e effettiva disponibilità per il richiedente. L'inserimento del codice all'interno dell'area riservata conclude positivamente la verifica e produce effetto ai fini delle comunicazioni e notificazioni. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni del domicilio già registrato, mentre per la revoca è necessario procedere tramite apposita funzionalità. Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente. Possono eleggere domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui art. 6-quater CAD (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Non possono, invece, eleggere domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC debbano essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all'art. 6-bis del CAD. Ciascuno dei soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale. Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall'agente della riscossione nonché dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla data di messa a disposizione del servizio sul loro sito Internet. Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate e, in particolare, della comunicazione di ogni mutamento del domicilio. In caso di elezione di domicilio digitale presso un indirizzo PEC di cui non si ha la titolarità, la notifica lì effettuata sarà comunque pienamente efficace e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data di spedizione e ricevimento. |