Che caratteristiche deve avere la convivenza perché possa configurarsi il reato di maltrattamenti?

La Redazione
15 Ottobre 2024

La corte di Cassazione esaminando la controversia ha sottolineato come la convivenza debba essere intesa in maniera più ampia e qualificata per configurare il reato di maltrattamenti.

Nella sentenza in esame, la Corte di Brescia ha rideterminato la pena in relazione ai reati contestati, confermando in parte la decisione del Tribunale di Brescia del 20 luglio 2023. Il ricorrente ha motivato il ricorso per cassazione, delineando tre punti di impugnazione. Nel primo motivo ha contestato la mancanza di motivazione riguardo alla convivenza come requisito per il reato di maltrattamenti, sostenendo l'assenza di un legame affettivo tra l'imputato e la vittima, nel secondo motivo ha criticato la qualificazione degli atti come estorsione, puntando sulla mancanza di richieste estorsive concrete, supportato dalle testimonianze che indicano l'assenza di pressioni economiche sulla vittima. Infine, con il terzo motivo ha lamentato il rifiuto delle attenuanti generiche nonostante la partecipazione alle udienze, le circostanze personali dell'imputato e la sua condizione di disoccupato e tossicodipendente.

Solo il primo motivo è stato ritenuto fondato.

La S.C. ha confermato la narrazione dettagliata del Tribunale, evidenziando la presenza di un clima di abusi fisici e psicologici corredato di minacce e violenze. Soffermandosi successivamente sulla qualificazione della relazione tra imputato e vittima, il collegio ha evidenziato come la corte d'appello avesse descritto la "coabitazione" come un'adesione alle spese comuni senza implicare un rapporto sentimentale o affettivo, ciò in contrasto con l'interpretazione dell'art. 572 c.p. e del concetto di convivenza che richiede una comprensione più restrittiva e specifica.

Il Collegio, riprendendo precedenti della Corte costituzionale e orientamenti ormai consolidati, ha delineato un quadro chiaro su cosa costituisca effettivamente una convivenza ai fini dell'art. 572 c. p.

Ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti non è sufficiente la mera condivisione di spazi abitativi dovuti alla semplice amicizia, ma è necessario che la coabitazione tra i due individui sia giustificata da una relazione affettiva duratura, caratterizzata da una comunanza materiale e spirituale di vita.

Per questi motivi, la sentenza impugnata è annullata poiché il fatto non sussiste.

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