Composizione negoziata: informativa del CNDCEC sulla compilazione della “Scheda sintetica” dell’esperto indipendente

La Redazione
16 Ottobre 2024

In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024, c.d. Correttivo-ter, il CNDCEC ha diffuso l’informativa n. 126/2024 (che segue le informative n. 81/2024 e n. 99/2024) con cui torna a precisare alcuni aspetti relativi all’implementazione della piattaforma telematica nazionale e alle modalità di compilazione della scheda sintetica dell’esperto indipendente.

L'informativa del 10 ottobre, n. 126/2024, segnala, con riferimento alla scheda sintetica ex art. 13, comma 5, c.c.i.i., che Unioncamere ha diffuso il modello che il professionista già iscritto nell'elenco degli esperti è tenuto a compilare.

L'informativa ricorda infatti che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia finalizzato – ai sensi dell'art. 13, comma 5, c.c.i.i. – alla definizione di un modello uniforme di compilazione della scheda sintetica è stato adottato il 21 marzo 2023, ad integrazione del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021. La sesta sezione del decreto è dedicata alla «Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto», avente la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell'esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. La scheda è formata secondo il modello riportato all'Allegato 4 ed è resa disponibile dalle Camere di Commercio che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico conforme al predetto Allegato. La scheda deve essere compilata a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell'Ordine di appartenenza alla competente Camera di Commercio e dopo l'inserimento del nominativo nell'elenco regionale.

L'informativa precisa che la scheda sintetica viene resa disponibile dalla Piattaforma telematica al professionista iscritto nell'elenco che ne cura la diretta e personale compilazione, attenendosi al modello di redazione.

Il documento descrive poi il contenuto della scheda sintetica e le verifiche che l'Ordine di appartenenza è chiamato ad effettuare sulla stessa, con la precisazione che al fine di facilitare le attività di verifica è opportuno che l'esperto già iscritto nell'elenco carichi sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante l svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali, ad esempio, gli incarichi giudiziari).

Si veda, con riferimento alla Informativa n. 81/2024, la news dedicata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.