Pdf.p7m: il suffisso che prova la sottoscrizione digitale del file

La Redazione
17 Ottobre 2024

In materia di atti sottoscritti digitalmente, non si richiedono ulteriori accertamenti se il file abbia estensione informatica «pdf.p7m», dal momento che ciò è, di per sé, probante dell’avvenuta firma digitale.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla validità di un atto telematico, ha chiarito che in presenza del suffisso «pdf.p7m» non sono necessarie ulteriori prove della sottoscrizione digitale del documento.

In particolare, in seguito alla dichiarazione del Tribunale di Sorveglianza di inammissibilità dell’appello per ritenuta mancanza della sottoscrizione dell’atto presentato, l’appellante ha presentato ricorso in Cassazione, ritenendo regolarmente apposta la firma digitale come verificabile dal suffisso certificativo.

La Suprema Corte ha dichiarato fondato il ricorso dal momento che il messaggio trasmesso via PEC dal legale del ricorrente presentava un allegato di tipo «pdf.p7m», ossia un documento nativo pdf recante firma digitale.

Richiamando una pronuncia precedente, i Giudici hanno ribadito che «al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il “file” abbia estensione “pdf.p7m”, posto che questa è, di per sé, probante dell’avvenuta firma digitale.»

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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