Appalti pubblici: profili applicativi della diversa decorrenza del termine per ricorrere nelle procedure di gara
18 Ottobre 2024
Nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, l'individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una richiesta scritta. Pertanto, opera il tradizionale termine decadenziale di trenta giorni ai fini dell'esperibilità del ricorso avverso gli atti di gara quando la comunicazione degli esiti di gara abbia esaustivamente soddisfatto l'interesse sostanziale conoscitivo e non si intenda attendere la messa a disposizione per tutti i concorrenti non esclusi. Diversamente, si applicherà la logica della dilazione temporale con un'estensione fino ai 45 giorni quando la conoscenza di atti ulteriori e diversi assurga a condizione ineludibile per poter acquisire una pienezza conoscitiva, rintracciabile mediante l'istituto dell'accesso formale. Invero, la proposizione dell'istanza d'accesso agli atti di gara comporta una dilazione temporale del termine per ricorrere, allorché i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. A fronte di una tempestiva istanza d'accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d'aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni, così pervenendo a un'estensione complessiva pari a 45 giorni. Nell'evenienza in cui, invece, l'amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti. |