Firma digitale del difensore e autenticazione tacita della sottoscrizione della parte richiedente
17 Ottobre 2024
La Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibile l'istanza della parte, depositata a mezzo PEC dal difensore, volta a ottenere la restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, c.p.p. a causa dell'assenza di sottoscrizione digitale da parte dell'istante o di autenticazione della firma manualmente apposta. Secondo la Corte d'appello non rilevano a tal fine, né la sottoscrizione digitale del difensore, né l'incarico conferito allo stesso di procedere al deposito. La parte propone ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione di legge ed erronea qualificazione giuridica della richiesta di restituzione nel termine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è un atto della parte per il quale, al momento della presentazione dell'istanza, doveva eseguirsi il deposito ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la firma digitale del difensore era stata correttamente apposta sotto la firma analogica della parte all'interno dell'istanza depositata, contenente anche la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio. La S.C. evidenzia anche la caduta in contraddizione del giudice d'appello che, da una parte, ha negato efficacia alla sottoscrizione digitale del difensore, dall'altra ha notificato l'ordinanza di inammissibilità presso il domicilio indicato in atti, implicitamente ritenendo valide la nomina dello stesso e l'elezione di domicilio effettuata dalla parte. Inoltre, il collegio di merito ha erroneamente applicato la disciplina delle impugnazioni, nonostante la richiesta ex art. 175 c.p.p. non abbia natura di impugnazione, ma sia un rimedio residuale utilizzabile quando i mezzi di difesa ordinari non consentono di ottenere lo stesso risultato. La contestualità delle firme (da parte dell'istante e del difensore), quella analogica della parte e quella digitale del difensore, compone tacita autenticazione della sottoscrizione del richiedente da parte del difensore (Cass. sez. VI, 26 marzo 2015 n. 13813; sez. V, 9 ottobre 2007 n. 39049) che, pertanto, deve ritenersi pienamente valida. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio. |