Ricorsi al CNF: cruciale la firma digitale per le impugnazioni in via telematica

La Redazione
18 Ottobre 2024

Inammissibile il ricorso in via telematica non firmato digitalmente. Questa la statuizione del CNF sulle impugnazioni contro le decisioni dei Consigli territoriali.

Il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente confermato l'inammissibilità di un ricorso presentato in via telematica direttamente nel corpo di una PEC o come allegato immagine, nel caso in cui non sia corredata da firma digitale. Questa decisione è stata emessa nella sentenza n. 149/2024, con cui è stato rigettato il ricorso di un'avvocatessa contro la sospensione della sua licenza forense per due mesi impartita dal Consiglio Distrettuale Disciplinare di Milano.

Nel caso specifico, il CDD di Milano aveva stabilito la responsabilità dell'avvocato per mancata formazione, poiché non era riuscita ad ottenere crediti formativi nel triennio 2014-2016. Il CDD, considerando il comportamento complessivo e le circostanze specifiche del caso, aveva deciso per la sospensione dalla professione forense.

Il CNF, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha respinto il ricorso dell'avvocatessa, che lamentava l'errore del CDD nel non considerare le giustificazioni fornite, evidenziando il suo trasferimento in Calabria per assistere la madre malata durante il suddetto periodo.

Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché era stato presentato direttamente nel corpo della PEC, senza firma digitale, mancando, quindi, la sottoscrizione digitale dalla parte interessata.

Il CNF, richiamando un principio consolidato dalla giurisprudenza nazionale, ha ribadito che le impugnazioni contro le decisioni dei Consigli territoriali devono rispettare determinate modalità, incluso l'allegato digitale del ricorso debitamente firmato. Pertanto, sia il ricorso allegato come immagine in una PEC, sia quello inserito direttamente nel corpo della stessa senza firma digitale sono stati dichiarati inammissibili, comportando una nullità insanabile secondo la normativa vigente.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.