Assegnazione della casa coniugale e spese da sostenere

21 Ottobre 2024

Quali sono le spese a carico dell’assegnatario della casa coniugale?

Nell'ambito di una separazione o di un divorzio, l'assegnatario della casa familiare, pur non essendone il proprietario, è tenuto a sostenerne le spese condominiali ordinarie.

Le ragioni a sostegno di tale orientamento, come da recente giurisprudenza di merito (si veda, tra le altre, la sentenza Trib. Roma n. 13642/2024), risiedono nel fatto che queste spese sono strettamente correlate all'uso diretto e quotidiano dell'immobile e comprendono, ad esempio, le spese per la manutenzione e il funzionamento dei servizi comuni, quali l'ascensore, il risaldamento e la pulizia delle aree comuni.

Dunque, il coniuge assegnatario a cui è stato attribuito il diritto di abitare l'immobile ex residenza familiare, è tenuto a sostenere tali spese poichè beneficia dell'uso dell'abitazione, sulla scorta del principio che chi gode dell'immobile paga le spese ordinarie, conformemente alla ratio che governa l'assegnazione della casa familiare.

Un aspetto da evidenziare è quello relativo alla manleva del coniuge proprietario che, non godendo più direttamente della casa familiare, non è onerato dal pagamento delle spese condominiali ordinarie che, come detto, sono poste a carico dell'assegnatario. Inoltre, è pure necessario fare una distinzione tra spese condominiali ordinarie e spese condominiali straordinarie: queste ultime, che riguardano interventi di manutenzione di natura eccezionale, comportando la valorizzazione del bene immobile, rimangono in capo al proprietario, in quanto relative all'interesse patrimoniale direttamente legato alla proprietà dell'immobile.

In concreto, alla luce di quanto sin qui detto, si comprende come l'orientamento dei tribunali di merito provochi un rilevante impatto sui rapporti tra coniugi in fase di separazione o divorzio, andando a comporre un aspetto finora non sempre definito in giurisprudenza, allineandosi ad altre pronunce secondo cui il coniuge assegnatario, anche se non proprietario, debba assumersi le spese relative all'uso ordinario della casa familiare, Si corrobora, così, il principio secondo cui il diritto di abitare l'immobile, derivante dall'assegnazione in sede di separazione o divorzio della casa familiare, comporta una responsabilità economica in capo all'assegnatario, rappresentando, quindi, la manleva del proprietario dalle spese ordinarie un effetto logico del fatto che quest'ultimo non usufruisce dell'immobile.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è che, in ogni caso, l'amministratore di condominio può legittimamente agire esclusivamente nei confronti di chi risulti essere proprietario dell'immobile e non possa agire direttamente nei confronti del coniuge assegnatario nel caso in cui questi non sia anche il proprietario della casa familiare.

Diretta conseguenza di ciò è che, in prima battuta, sarà il coniuge proprietario, e non l'assegnatario, a essere chiamato a rispondere del debito condominiale per le spese ordinarie non versate e spetterà poi, in un secondo momento, a quest'ultimo chiamare in causa il coniuge assegnatario della casa per essere manlevato.

Tale orientamento, ribadendo il principio in base a cui chi gode dell'immobile deve sostenerne i costi di gestione, offre maggiore trasparenza e stabilità nel già delicato ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi dopo la cessazione della convivenza.

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