Sull’improcedibilità del ricorso in cassazione per mancato deposito della relata di notifica telematica
24 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha avuto modo di ribadire quanto previsto dal primo comma dall'art. 369 c.p.c., in riferimento al necessario deposito della relata di notifica della sentenza oggetto di impugnazione, nel caso in cui il gravame viene proposto a seguito di notifica, con decorrenza del c.d. termine breve di sessanta giorni. La vicenda principale oggetto di ricorso riguardava un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, finalizzato alla restituzione di una somma di denaro. A seguito di accoglimento dell'opposizione veniva emessa sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, sostanzialmente basata sulla prescrizione decennale del diritto azionato con il monitorio. L'opposto adiva la Corte d'appello di Napoli, la quale dichiarava nulla la sentenza di primo grado, per omissione relativa alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tuttavia, decideva la causa nel merito rigettando i restanti motivi, di guisa che – in assenza di condanna sostitutiva – veniva adita (dall'opposto) la Suprema Corte. Al di là degli aspetti legati alle dinamiche riguardanti la tematica dell'obbligo restitutorio, ciò che rileva nell'ordinanza de quo è l'aspetto legato al deposito nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 369 c.p.c., della documentazione specificata al secondo comma; in particolare, del deposito della relata di notifica della sentenza di appello notificata, in virtù del decorso del termine breve di impugnazione. Invero, la Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della decisione, formulava proposta di definizione del giudizio per improcedibilità ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., tuttavia, il ricorrente insisteva con memoria nella richiesta dell'accoglimento del ricorso, asserendo che la prova della relata di notifica veniva altresì fornita dalla controparte, che specificava la data di notifica della sentenza d'appello impugnata. Il ricorrente sosteneva altresì che l'orientamento tradizionale relativo all'improcedibilità della domanda per il mancato deposito della relata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., fosse stato ormai superato. Ad ogni buon conto, la Cassazione ha ricostruito nella decisione detto orientamento (ex multis, Cass. sez. un. n. 10648/2017, Cass. n. 13751/2018, Cass. n. 21386/2017, Cass. n. 25971/2022), sintetizzando che:
Le sentenze citate hanno, a chiare lettere, ribadito la validità del tradizionale orientamento, operando un temperamento della rigorosità solo allorquando manchi l'attestazione di conformità, sebbene quest'ultima asseverazione sia prevista dalla legge. Non essendo stato depositato, nel caso de quo, la copia o il file della ricevuta di accettazione e consegna della PEC, la Corte ha deciso, conformemente alla proposta di definizione accelerata, ossia dichiarando improcedibile il ricorso e affermando il seguente principio di diritto: «la previsione - di cui all'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve». (tratto da: dirittoegiustizia.it) |