Appalti pubblici e operatori economici di Paesi Terzi: esclusa la parità di trattamento in fase di aggiudicazione se non hanno concluso un accordo internazionale con l’UE
22 Ottobre 2024
In assenza di un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e un paese terzo in materia di appalti pubblici, gli operatori economici di detto paese terzo non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva pertinente in tale materia (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) per richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione su un piano di parità rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei paesi terzi vincolati da un siffatto accordo. Inoltre, alla luce della competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune, alle autorità nazionali non è consentito applicare, agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l'Unione, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute in tale direttiva. Un ente aggiudicatore croato ha avviato una procedura di appalto pubblico per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria che collega due città in Croazia. Una società con sede in Turchia ha contestato la legittimit à della decisione di aggiudicare l'appalto a un altro offerente. Nell'ambito di tale ricorso, il giudice nazionale competente chiede alla Corte di giustizia di precisare le circostanze in cui, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli enti aggiudicatori possono, in forza della pertinente direttiva in materia di appalti pubblici, chiedere agli offerenti di apportare correzioni o chiarimenti alla loro offerta iniziale. La Corte si pronuncia sulla ricevibilità della domanda che le è stata sottoposta. Essa rileva che l'Unione è vincolata a taluni paesi terzi da accordi internazionali, segnatamente dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici (AAP), i quali garantiscono, in modo reciproco e paritario, l'accesso degli operatori economici agli appalti pubblici. Così, secondo la direttiva applicabile all'appalto pubblico di cui trattasi nel caso di specie, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell'Unione. Gli operatori economici di detti paesi terzi possono avvalersi delle disposizioni di tale direttiva. Per contro, gli operatori economici dei paesi terzi che, come la Turchia, non hanno concluso con l'Unione un siffatto accordo internazionale non possono partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'Unione rivendicando la parità di trattamento rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei paesi terzi vincolati da un accordo siffatto. Del pari, essi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva pertinente in materia di appalti pubblici al fine di contestare la decisione di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi. Infine, la Corte dichiara che la questione dell'accesso di operatori economici di paesi terzi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici negli Stati membri rientra in un settore nel quale l'Unione ha competenza esclusiva. Pertanto, per quanto attiene a detto accesso, gli Stati membri non sono autorizzati a legiferare o ad adottare atti giuridicamente vincolanti di portata generale, anche qualora l'Unione non abbia adottato atti applicabili in tale settore. In mancanza di un simile atto, spetta all'ente aggiudicatore valutare, caso per caso, se debbano essere ammessi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione in materia di appalti pubblici. Qualora un siffatto operatore economico contesti lo svolgimento della procedura, il suo ricorso può essere esaminato solamente alla luce del diritto nazionale e non alla luce del diritto dell'Unione. La Corte dichiara, a tal riguardo, che le autorità nazionali non possono esigere che le autorità aggiudicatrici applichino agli operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso accordi internazionali con l'Unione le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute nella direttiva sugli appalti pubblici. |