Società partecipate da una società quotata: non sussistono gli obblighi di riscontro ad istanze di accesso civico generalizzato

30 Ottobre 2024

La Società ANAS, in quanto società interamente partecipata da una società quotata (RFI), è esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2-bis d.lgs. 33 cit.

Il caso . La società ricorrente, risultata aggiudicataria della aperta per l'appalto DGACQ 79/18 - Accordo Quadro per la produzione, fornitura e consegna di barriere stradali, aveva formulato istanza di accesso. Tale istanza era fondata sul sospetto che la stazione appaltante sottraesse le attività di fornitura dall'accordo stipulato preferendo porle a base di differenti procedure negoziate. In tal senso, la società aveva formulato istanze di accesso agli atti per ottenere copia di documenti, atti e verbali relativi a diversi affidamenti e procedure di gara cui non aveva partecipato. Dinanzi al diniego da parte della stazione appaltante, la società ha proposto ricorso.

La soluzione . Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso. In particolare, il TAR Lazio ha rilevato come le richieste di parte ricorrente erano di natura meramente esplorativa, in quanto volte a investigare in maniera generalizzata sulle forniture delle altre società aggiudicatarie dei diversi lotti in assenza di alcun concreto elemento indicativo di irregolarità nella gestione dei contratti, con il mero obiettivo di ottenere un controllo generalizzato su atti rispetto ai quali il ricorrente risultava estraneo. Ne consegue, pertanto, l'assenza di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata non avendo la ricorrente partecipato alle gare ai cui atti chiedeva di accedere né vi era alcuna connessione tra i documenti richiesti e la stipula del contratto applicativo.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza in commento ha stabilito il principio di diritto secondo cui l'accesso agli atti della pubblica amministrazione deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso della stessa, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto che non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, rivestendo altrimenti l'istanza carattere sostanzialmente esplorativo.

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