Il venir meno del diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge che instaura una convivenza o comunque un nuovo aggregato familiare
24 Ottobre 2024
Massima La formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica, pertanto l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa. Il caso Il Tribunale in primo grado disponeva, tra l’altro, l’obbligo a carico del marito di versare alla moglie un assegno mensile quale contributo al mantenimento della medesima. Il marito, successivamente, adiva la Corte d’Appello, per vedere revocato l’onere a favore della moglie. Il Giudice di seconde cure, tuttavia, respingeva il gravame. Avverso tale pronuncia, pertanto, il marito ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore della coniuge in presenza di una convivenza di fatto intrapresa da parte della stessa. La questione L’instaurazione di una nuova convivenza o, anche in difetto di coabitazione, di una relazione improntata sul modello matrimoniale da parte del coniuge comporta il venir meno del diritto a beneficiare di un contributo al mantenimento? Le soluzioni giuridiche L’attribuzione al coniuge dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 516 c.c. è subordinata alla ricorrenza di precisi presupposti, di cui uno soggettivo (ovvero l’accertamento della non addebitabilità della separazione al beneficiario) e uno oggettivo, che consiste nella mancanza di adeguati redditi propri in capo al coniuge che fa richiesta dell’assegno di mantenimento. La sentenza in commento precisa, in primis, che il parametro cui occorre riferirsi per valutare tale adeguatezza è il tenore di vita goduto dai coniugi esclusivamente durante la convivenza matrimoniale, e non, quindi, in un periodo di tempo collocato successivamente. Come ricordato dalla sentenza in commento, la giurisprudenza, in passato, ha considerato idonea a escludere la rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio quale parametro della suddetta adeguatezza la presenza di una effettiva e stabile convivenza in senso di coabitazione e dell’avvio di un nuovo progetto di vita di coppia da parte del coniuge beneficiario. Più di recente, invero, la giurisprudenza di legittimità, recependo l’esistenza di costumi sociali che sempre meno rigidamente hanno inteso e vivono le relazioni familiari, ha accolto una interpretazione più estensiva, ritenendo di poter considerare e valorizzare anche i progetti familiari che comportano una condivisione della vita - che in particolare implichi l’assistenza morale e materiale tra i partner, pur in difetto di coabitazione - e che, pertanto, denotano a tutti gli effetti un distacco e, anzi, una vera e propria recisione rispetto al pregresso progetto familiare da parte del coniuge richiedente. La sentenza in commento conferma l’orientamento, ribadendo che la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento tale da comportare comunque l'assistenza morale e materiale tra tale coniuge e il nuovo partner realizza una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale e, conseguentemente, fa venire definitivamente meno il diritto del coniuge alla solidarietà post-coniugale e, quindi, il diritto a beneficiare di una forma di contribuzione al mantenimento, che di tale solidarietà è espressione. Il nuovo progetto familiare di fatto, pertanto, rileva, ai fini della esclusione del diritto al mantenimento, sia che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, sia che, in difetto di coabitazione, si sostanzi in un comune progetto di vita caratterizzato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio. La sentenza in commento conferma, altresì, che grava, sempre, sul coniuge obbligato l’onere di dimostrare l’instaurazione, da parte del coniuge richiedente o già beneficiario, di un rapporto di fatto con le suddette caratteristiche. La Corte di legittimità, quindi, accogliendo il ricorso, ha cassato sul punto la pronuncia, rinviando al grado precedente per procedere al riesame del materiale probatorio, alla luce dei principi indicati. Osservazioni La pronuncia in commento evidenzia chiaramente come, ai fini della esclusione dell’onere di mantenimento del coniuge:
La pronuncia in esame indirizza anche rispetto all’onere della prova - che resta, in ogni caso, sempre a carico del coniuge obbligato, il quale ha l’interesse a paralizzare la richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento - in relazione alle diverse casistiche. In particolare, la prova della stabilità e continuità della convivenza o comunque della sussistenza di un nuovo progetto familiare, nel caso della coabitazione potrà essere raggiunta anche attraverso presunzioni (salvo prova contraria); invece, qualora manchi l'elemento oggettivo della coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa. |