Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori: la Cassazione fa il punto
28 Ottobre 2024
La Cassazione, riprendendo alcuni principi già espressi in materia, ha affermato che, nell'ambito dell'esecuzione di un'opera oggetto di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto e nel rispetto delle regole della tecnica (Cass. 13 dicembre 2021 n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass. 24 maggio 2023 n. 14456, Cass. 30 settembre 2014 n. 20557). Inoltre, tale figura, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (Cass. 3 maggio 2016 n. 8700). Egli, infatti, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass. 7 febbraio 2020 n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Di seguito, una sintesi del caso concreto.
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato che la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità del direttore dei lavori non risulta conforme ai principi sopra richiamati, soffermandosi principalmente su elementi documentali (lettere raccomandate che individuano errori di esecuzione o l'intimazione alla loro rimozione) che non escludono la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto poiché l'intervento di rifacimento del sottotetto è stato portato a termine, sotto la supervisione dello stesso direttore dei lavori, con la presenza di gravi vizi di esecuzione e in maniera non conforme al progetto redatto dallo stesso architetto e alle regole della buona tecnica. |